| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni
1999, 2000 e 2001, si provvede:
a) quanto a lire 95 miliardi per ciascuno degli
anni 1999, 2000 e 2001 a carico dell'unità previsionale di
base 19.2.1.1 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per il 1999;
b) quanto a lire 405 miliardi per ciascuno degli
anni 1999, 2000 e 2001 si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.2.2.1
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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