| (Norme transitorie relative
alle delimitazioni del territorio della città).
1. Della città fanno parte i comuni compresi, alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella provincia di
Roma.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Conferenza metropolitana,
istituita ai sensi dell'articolo 49 della legge della regione
Lazio 5 marzo 1997, n.4, può proporre una diversa
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delimitazione del territorio della città, attraverso lo
scorporo, per ambiti territoriali omogenei, dei comuni che non
abbiano con il comune di Roma rapporti di stretta integrazione
in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali,
alla vita sociale, alle relazioni culturali e alle
caratteristiche territoriali, nella salvaguardia della
unitarietà e della continuità territoriale della città.
3. In assenza della proposta di delimitazione da parte
della Conferenza metropolitana entro i termini stabiliti al
comma 2, la regione Lazio, sentiti i comuni e la provincia di
Roma, entro i successivi novanta giorni, può proporre una
diversa delimitazione, nel rispetto dei criteri di cui al
medesimo comma 2.
4. Sulla base della proposta di delimitazione di cui ai
commi 2 o 3, il Governo è delegato, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un
apposito decreto legislativo contenente la nuova
determinazione dei comuni compresi nel territorio della città,
secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla
presente legge.
5. In assenza della proposta di delimitazione di cui ai
commi 2 e 3, il territorio della città resta coincidente, ai
sensi del comma 1, con quello della provincia di Roma.
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