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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69759
DDL5937-0027
Progetto di legge Camera n. 5937 - testo presentato - (DDL13-5937)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C5937. TESTIPDL
...C5937.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5937 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Riordinamento territoriale).
     1.  In relazione alla entrata in carica degli organi della
  città, la regione Lazio provvede, con proprie leggi, al
  riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni
  compresi nel suo territorio.
     2.  Ai fini di cui al comma 1, la regione Lazio provvede
  alla istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Roma,
  nonchè alla eventuale revisione dei confini dei comuni
  dell'area metropolitana.  I nuovi comuni potranno derivare
  anche da fusioni di comuni contigui o da aggregazioni di parti
  del territorio del comune di Roma a comuni contigui, così da
  assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la
 
                              Pag. 17
 
  razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile
  partecipazione dei cittadini, nonchè un equilibrato rapporto
  fra dimensioni territoriali e demografiche.
     3.  I nuovi comuni enucleati dal comune di Roma conservano
  l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più
  caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li
  compongono.  A tali nuovi comuni sono trasferiti, in
  proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse, personale
  nonchè adeguati beni strumentali immobili e mobili del comune
  di Roma e delle sue circoscrizioni.
     4.  Le proposte di legge regionali di riordino di cui al
  comma 1 sono sottoposte a  referendum  popolare cui sono
  chiamati:
         a)  per la istituzione di nuovi comuni in luogo del
  comune di Roma, tutti i cittadini del comune di Roma;
         b)  in caso di fusione, tutti i cittadini dei
  comuni da sottoporre a fusione;
         c)  in caso di aggregazione di parti del territorio
  del comune di Roma a comuni contigui, i cittadini delle parti
  da scorporare e i cittadini dei comuni interessati.
     5.  La legge regionale di riordino territoriale disciplina
  gli adempimenti necessari a consentire il primo insediamento
  degli organi dei nuovi comuni contestualmente alla prima
  elezione degli organi della città.
     6.  Qualora la regione Lazio non provveda agli adempimenti
  previsti dal comma 4, il Governo, con deliberazione del
  Consiglio dei ministri, invita la regione a farlo.  Decorsi
  inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con
  decreti legislativi, osservando i princìpi e criteri direttivi
  di cui ai commi 2 e 3, sentito il comune di Roma, gli altri
  comuni interessati, e previo parere delle competenti
  Commissioni parlamentari.
     7.  Fino alla riorganizzazione del territorio del comune di
  Roma di cui all'articolo 16, la statuto del comune di Roma può
  prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento,
  ivi compresa l'attribuzione alle circoscrizioni di una
  distinta personalità giuridica.
 
DATA=990421 FASCID=DDL13-5937 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5937 TOTPAG=0020 TOTDOC=0034 NDOC=0027 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=025 PAGFIN=0017 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=593700 00 FASCIDC=13DDL5937 SORTNAV=0593700 000 00000 ZZDDLC5937 NDOC0027 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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