| (Riordinamento territoriale).
1. In relazione alla entrata in carica degli organi della
città, la regione Lazio provvede, con proprie leggi, al
riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni
compresi nel suo territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la regione Lazio provvede
alla istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Roma,
nonchè alla eventuale revisione dei confini dei comuni
dell'area metropolitana. I nuovi comuni potranno derivare
anche da fusioni di comuni contigui o da aggregazioni di parti
del territorio del comune di Roma a comuni contigui, così da
assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la
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razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile
partecipazione dei cittadini, nonchè un equilibrato rapporto
fra dimensioni territoriali e demografiche.
3. I nuovi comuni enucleati dal comune di Roma conservano
l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più
caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li
compongono. A tali nuovi comuni sono trasferiti, in
proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse, personale
nonchè adeguati beni strumentali immobili e mobili del comune
di Roma e delle sue circoscrizioni.
4. Le proposte di legge regionali di riordino di cui al
comma 1 sono sottoposte a referendum popolare cui sono
chiamati:
a) per la istituzione di nuovi comuni in luogo del
comune di Roma, tutti i cittadini del comune di Roma;
b) in caso di fusione, tutti i cittadini dei
comuni da sottoporre a fusione;
c) in caso di aggregazione di parti del territorio
del comune di Roma a comuni contigui, i cittadini delle parti
da scorporare e i cittadini dei comuni interessati.
5. La legge regionale di riordino territoriale disciplina
gli adempimenti necessari a consentire il primo insediamento
degli organi dei nuovi comuni contestualmente alla prima
elezione degli organi della città.
6. Qualora la regione Lazio non provveda agli adempimenti
previsti dal comma 4, il Governo, con deliberazione del
Consiglio dei ministri, invita la regione a farlo. Decorsi
inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con
decreti legislativi, osservando i princìpi e criteri direttivi
di cui ai commi 2 e 3, sentito il comune di Roma, gli altri
comuni interessati, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
7. Fino alla riorganizzazione del territorio del comune di
Roma di cui all'articolo 16, la statuto del comune di Roma può
prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento,
ivi compresa l'attribuzione alle circoscrizioni di una
distinta personalità giuridica.
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