| (Termini del riordinamento territoriale).
1. Il riordino territoriale dei comuni, di cui
all'articolo 15, è approvato con legge regionale almeno
diciotto mesi prima della data delle elezioni degli organi
della città, ed è reso operativo, con l'elezione dei sindaci e
dei consigli dei nuovi comuni, contestualmente a tali
elezioni.
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