| (Delega al Governo per la disciplina degli atti connessi
con l'istituzione della città).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e
secondo i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più
decreti legislativi per l'adozione di tutti i provvedimenti
connessi all'istituzione della città.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano,
tra l'altro:
a) l'assetto della finanza della città e dei
comuni, anche in rapporto alla distribuzione effettiva delle
funzioni;
b) l'adozione degli atti, ivi compresi il
trasferimento dei beni, del personale e delle risorse
finanziarie, necessari a garantire l'effettivo avvio degli
organi della città alla scadenza del mandato degli organi del
comune di Roma; tali atti sono resi operanti, ove necessario,
mediante convenzioni e intese tra gli enti locali
interessati;
c) le procedure elettorali e di revisione dei
collegi uninominali per l'elezione del consiglio della
città.
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