| (Esercizio delle funzioni della città nelle more
dell'entrata in carica dei suoi organi).
1. Fino all'entrata in carica degli organi della città, le
funzioni ad essa attribuite dalla presente legge possono
essere esercitate in forma associata dagli enti locali
interessati sulla base di convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142, ovvero
possono essere delegate dai comuni alla provincia di Roma.
2. I servizi pubblici di interesse dell'intero territorio
della città possono essere erogati mediante la costituzione di
aziende o di società di capitali ad influenza dominante
pubblica locale operanti per l'intero territorio, nonchè
attraverso l'affidamento dei servizi ad un unico soggetto
privato, quando lo consiglino ragioni di efficienza, di
economicità e di efficacia del servizio.
3. Le forme di esercizio delle funzioni e di erogazione
dei servizi di cui ai commi 1 e 2 sono promosse e disciplinate
dalla Conferenza metropolitana di cui all'articolo 49 della
legge della regione Lazio 5 marzo 1997, n. 4.
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