| (Norme transitorie relative ai rapporti
di cui al capo III).
1. In attesa dell'entrata in carica degli organi della
città:
a) la Commissione è composta dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dal presidente della regione Lazio,
dal presidente della provincia di Roma, dal sindaco di
Roma;
b) il Piano è adottato dal consiglio comunale di
Roma, su proposta del sindaco di Roma, previa intesa con il
presidente della provincia di Roma;
c) la realizzazione degli interventi, anche di
competenza delle altre amministrazioni e degli enti, è
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delegata al sindaco di Roma per gli interventi da realizzare
all'interno del territorio del comune di Roma e al presidente
della provincia di Roma per gli interventi da realizzare nel
territorio degli altri comuni della provincia.
2. Fino all'entrata di carica degli organi della città,
l'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui all'articolo
5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è posto alle
dipendenze del sindaco di Roma.
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