| (Ripartizione del contributo ordinario dello Stato per le
funzioni di Roma Capitale).
1. Fino all'entrata in carica degli organi della città, il
contributo di cui all'articolo 12 è ripartito tra la provincia
e i comuni, sentiti il presidente della provincia di Roma e il
sindaco di Roma, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
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