| (Abrogazione di norme).
1. Per la realizzazione degli interventi compresi nel
Piano, restano in vigore, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990,
n.396, e restano salvi gli effetti delle disposizioni
contenute negli articoli 9 e 10 della legge medesima.
2. La legge 15 dicembre 1990, n.396, ad esclusione delle
norme citate al comma 1 del presente articolo, è abrogata.
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