| 1. Al fine di procedere ad una graduale diffusione
omogenea dei servizi e delle strutture di odontostomatologia
presso le aziende sanitarie locali e presso le aziende
ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, nello stato di
previsione del Ministero della sanità è istituito un apposito
Fondo rotativo. Tale fondo anticipa le spese necessarie per la
realizzazione di gabinetti odontoiatrici con annessi
laboratori, completi degli arredi, delle apparecchiature,
delle strumentazioni e dei materiali di laboratorio necessari
per esercitare l'odontoiatria preventiva, curativa e
protesica.
2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri di riparto alle
regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1,
tenendo conto dell'entità numerica della popolazione in esse
residente e della rete di strutture odontoiatriche del
Servizio sanitario nazionale già operanti nei rispettivi
territori.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente
entro il 31 marzo con apposito decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle
domande presentate entro il 31 gennaio dalle aziende sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere, corredate da progetti di
fattibilità approvati dalle regioni competenti per territorio.
Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere il cui
progetto è finanziato si impegnano a restituire il
finanziamento ottenuto, maggiorato degli interessi legali,
entro tre anni con rata fissa annuale.
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4. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
per l'anno 1999 è di lire 50 miliardi.
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