| (Modifica alla legge n. 70 del 1994).
1. All'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994,
n. 70, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Eventuali
modifiche al modello unico di dichiarazione ambientale possono
essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
la data del 1^ marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento; in tale ipotesi, il modello unico di
dichiarazione ambientale è presentato entro il termine di
centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
predetto decreto".
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