| (Detrazione dal reddito).
1. Alle artigiane, alle esercenti attività commerciali,
alle coltivatrici dirette, mezzadre e colone, alle libere
professioniste e alle lavoratrici autonome, a titolo di
deduzione forfettaria degli oneri conseguenti al disagio per
mancato svolgimento dell'attività lavorativa causato dallo
stato di gravidanza e di puerperio, è concessa, ai fini delle
imposte dirette, una detrazione dal reddito imponibile
derivante dall'attività lavorativa nella misura indicata
dall'articolo 2.
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