| (Misura della detrazione).
1. La detrazione dal reddito di cui all'articolo 1 spetta
in misura pari al prodotto fra il numero delle giornate non
lavorate a causa della gravidanza e del puerperio, fino ad un
massimo di cinque mesi, e l'ammontare del reddito medio
giornaliero dell'attività lavorativa maggiorato del 10 per
cento, risultante dalla dichiarazione dei redditi del periodo
di imposta precedente all'inizio della gravidanza.
2. Ai fini della determinazione del reddito medio
giornaliero di cui al comma 1 il periodo di imposta precedente
di cui al comma 1 di cui al medesimo comma è convenzionalmente
determinato in duecentocinquanta giorni lavorativi. La
detrazione spetta nei limiti di reddito imponibile minimo e
massimo rispettivamente di lire 20 milioni e di lire 50
milioni.
3. In assenza di dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta precedente a quello di inizio della
gravidanza, la riduzione di cui alla presente legge spetta
nella misura minima indicata al comma 2.
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