| (Elargizione alle vittime del disastro aereo
di Verona).
1. Alle famiglie delle vittime del disastro aereo
verificatosi il 13 dicembre 1995 all'aeroporto di Verona è
concessa una speciale elargizione di lire 32 milioni per
ciascuna vittima.
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2. La speciale elargizione di cui al comma 1, esente
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, è corrisposta
secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto
1980, n.466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4
dicembre 1981, n.720.
3. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a
soggetti non parenti nè affini, nè legati da rapporto di
coniugio, che risultino conviventi a carico della persona
deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai
conviventi more uxorio; detti soggetti sono a tale scopo
posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge
13 agosto 1980, n.466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi
a carico.
4. Il prefetto di Verona individua i destinatari della
speciale elargizione e, sentita l'Associazione tra i familiari
delle vittime del disastro aereo di Verona, provvede
all'attribuzione delle singole assegnazioni ai soggetti di cui
ai commi 2 e 3, nei limiti complessivi di 1.600 milioni di
lire.
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