| (Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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