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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69784
DDL5942-0002
Progetto di legge Camera n. 5942 - testo presentato - (DDL13-5942)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5942. TESTIPDL
...C5942.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5942 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni previste dal settimo
  comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e
  dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, contemplano tutta
  una serie di limitazioni in tema di detenzione e di commercio
  di armi di fabbricazione anteriore al 1890.
     In particolare, il terzo comma dell'articolo 32 del citato
  testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931,
  stabilisce che: "La licenza per le collezioni di armi
  artistiche, rare o antiche è permanente.  Debbono tuttavia
  essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della
  collezione o del luogo del deposito.  Il contravventore è
  punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000". Il settimo comma
  dell'articolo 10 della legge n. 110 del 1975, dispone, tra
  l'altro, che: "Per le armi antiche, artistiche o rare di
  importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto
  un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il
  Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali
  entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".
  Il regolamento per la disciplina delle armi antiche,
  artistiche o rare di importanza storica, adottato con decreto
 
                               Pag. 2
 
  del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 153 del 5 giugno 1982, detta una
  minuta disciplina in tema di detenzione, collezione,
  importazione, esportazione e trasporto di armi antiche.
     Una normativa, questa, che in larga misura non ha più
  ragione di sussistere.  Basti semplicemente pensare alla
  circostanza che le armi di fabbricazione anteriore al 1890
  potevano anche non essere considerate antiche una volta,
  mentre sono da ritenere di sicuro tali oggi, se si riflette al
  lasso di tempo intercorso tra la fine dell'ottocento e le
  soglie del duemila.  D'altra parte, chi intenda fare uso
  offensivo di corpi contundenti e di armi varie non ha bisogno
  oggi di ricorrere ad oggetti di antiquariato ma può avvalersi
  di utensili di uso domestico.  E del resto le armi delle quali
  si tratta nella presente proposta di legge in altri
  ordinamenti sono considerate oggetto di arredamento e di
  antiquariato.
     Per questi motivi auspico che la proposta di legge sia
  approvata al più presto, nell'interesse dei numerosi cittadini
  che detengono o commerciano armi antiche.
 
DATA=990422 FASCID=DDL13-5942 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5942 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=594200 00 FASCIDC=13DDL5942 SORTNAV=0594200 000 00000 ZZDDLC5942 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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