| Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni previste dal settimo
comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, contemplano tutta
una serie di limitazioni in tema di detenzione e di commercio
di armi di fabbricazione anteriore al 1890.
In particolare, il terzo comma dell'articolo 32 del citato
testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931,
stabilisce che: "La licenza per le collezioni di armi
artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia
essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della
collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è
punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000". Il settimo comma
dell'articolo 10 della legge n. 110 del 1975, dispone, tra
l'altro, che: "Per le armi antiche, artistiche o rare di
importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto
un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il
Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".
Il regolamento per la disciplina delle armi antiche,
artistiche o rare di importanza storica, adottato con decreto
Pag. 2
del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1982, detta una
minuta disciplina in tema di detenzione, collezione,
importazione, esportazione e trasporto di armi antiche.
Una normativa, questa, che in larga misura non ha più
ragione di sussistere. Basti semplicemente pensare alla
circostanza che le armi di fabbricazione anteriore al 1890
potevano anche non essere considerate antiche una volta,
mentre sono da ritenere di sicuro tali oggi, se si riflette al
lasso di tempo intercorso tra la fine dell'ottocento e le
soglie del duemila. D'altra parte, chi intenda fare uso
offensivo di corpi contundenti e di armi varie non ha bisogno
oggi di ricorrere ad oggetti di antiquariato ma può avvalersi
di utensili di uso domestico. E del resto le armi delle quali
si tratta nella presente proposta di legge in altri
ordinamenti sono considerate oggetto di arredamento e di
antiquariato.
Per questi motivi auspico che la proposta di legge sia
approvata al più presto, nell'interesse dei numerosi cittadini
che detengono o commerciano armi antiche.
| |