| 1. Il settimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile
1975, n. 110, è sostituito dal seguente:
"Non sono soggette alla legislazione vigente in materia di
armi, e sono pertanto di libero porto, trasporto, detenzione,
acquisto e vendita, tutte le armi da punta, da taglio, da
botta e da fuoco, lunghe e corte e di qualsiasi calibro,
purché di modello di fabbricazione antecedente al 1890".
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