| 1. Gli oneri conseguenti all'estirpazione, al reimpianto
ed ai programmi di ricerca e di sperimentazione relativi alle
colture viticole situate in zone soggette alla flavescenza
dorata, nonché al vettore della cicalina Scaphoideus
titanus, qualora connessi a colture viticole riconosciute
contaminate da tale patogeno dai servizi fitosanitari
regionali, sono posti a carico del Fondo di solidarietà
nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, con le
procedure di cui all'articolo 2 della presente legge.
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