| 1. Le regioni territorialmente competenti possono
concedere, relativamente alla coltura di cui all'articolo 1,
contributi in conto capitale a parziale copertura dei costi di
estirpazione, di reimpianto e di mancato reddito ai soggetti
che abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni imposte dai
competenti uffici regionali, nonché contributi connessi a
programmi di ricerca e di sperimentazione connessi.
2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 sono
determinati dal Ministro per le politiche agricole, di intesa
con gli assessorati regionali all'agricoltura competenti per
territorio, sentiti i soggetti interessati.
3. In presenza di estirpazione totale degli impianti, i
reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle
dell'impresa beneficiaria. Nelle aree nelle quali non sia
possibile procedere al reimpianto in quanto dichiarate ad alto
rischio fitosanitario dal competente ufficio regionale, il
contributo è concesso a parziale indennizzo del danno, nella
misura dell'80 per cento.
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