| 1. Il secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal
seguente:
"Il Presidente della corte di appello competente per
territorio, entro il trentesimo giorno antecedente quello
della votazione, procede, in pubblica adunanza, preannunziata
due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio dei
comuni interessati, alla nomina dei presidenti di seggio
mediante sorteggio tra le persone iscritte all'albo delle
persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale,
come istituito e regolato dalle norme di legge".
2. Il primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della corte di appello competente per
territorio, entro il trentesimo giorno antecedente quello
della votazione, procede, in pubblica adunanza, preannunziata
due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio dei
comuni interessati, alla nomina dei presidenti di seggio
mediante sorteggio tra le persone iscritte all'albo delle
persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale,
come istituito e regolato dalle norme di legge".
3. I commi terzo e quarto dell'articolo 20 del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed i commi secondo e terzo
dell'articolo 35 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono
abrogati.
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