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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69798
DDL5946-0002
Progetto di legge Camera n. 5946 - testo presentato - (DDL13-5946)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5946. TESTIPDL
...C5946.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5946 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Tra un ventaglio di ipotesi
  "fattibili" di carattere comunitario per promuovere interventi
  agevolativi e di sviluppo per il tessuto economico del
  territorio del comune di Ventimiglia, in provincia di Imperia,
  dapprima è stata affrontata l'ipotesi della possibile
  istituzione di una zona franca, la cui approvazione è di
  competenza dello Stato, nella quale le imprese possono sia
  esercitare attività manifatturiere, sia importare o esportare
  prodotti beneficiando di agevolazioni doganali.  Unitamente ad
  una siffatta ipotesi è stata valutata un'altra possibilità,
  assai simile, denominata "zona di impresa" avente gli stessi
  obiettivi, la cui approvazione è però di competenza della
  Commissione europea.  Tali zone non devono essere poi
  ulteriormente confuse con le cosiddette "zone a statuto
  speciale", nelle quali si può giungere ad una riduzione di
  imposta attraverso un meccanismo definito di "fiscalità
  contrattuale".  Vale a dire una tassazione per l'attività di
  impresa negoziata tra lo Stato e i responsabili delle imprese
  che operano sul territorio.  Tale negoziazione è poi approvata
  dalla Commissione europea e con essa sono concesse
  agevolazioni che servono a stimolare gli investimenti e
  l'impiego, fornendo vantaggi alle persone che vogliono
  intraprendere, a rischio, attività all'interno di queste
  zone.
     Dalla predetta analisi e da una fusione delle citate
  ipotesi è nata la proposta di istituire nel territorio del
  comune di Ventimiglia, in provincia di Imperia, quella che
  denomineremo "zona a sviluppo speciale" rispondente
  all'esigenza nazionale e regionale di consentire la ripresa
  socio-economica di un'importante area strategica di frontiera,
  storicamente dimensionata ed organizzata per svolgere detto
  ruolo, ma coincidente anche con il presumibile interesse
 
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  comunitario a disporre di un attrezzato punto di smistamento
  delle merci di produzione comunitaria geograficamente
  proiettato in posizione strategica per le attività
  d'interscambio con i Paesi mediterranei extra-comunitari, e
  non solo.
     La possibilità delle merci di provenienza
  intra-comunitaria di transitare in una zona a sviluppo
  speciale esente da diritti doganali o di confine verso aree di
  mercato extra-comunitarie non è misconosciuta a livello
  comunitario, specie quando la sua localizzazione non si ponga
  come elemento di turbativa dei mercati interni, ma interagisca
  sul livello dei traffici mercantili internazionali favorendone
  lo sviluppo.  Territorio, quello del comune di Ventimiglia,
  peraltro già predisposto ad essere qualificato come zona a
  sviluppo speciale, non solo perché geograficamente
  strategicamente localizzato, ma anche grazie sia alla
  predisposizione culturale della popolazione che lo vive sia
  per le aree specializzate e le strutture in esso a tale fine
  già esistenti.  E', infatti, indubbio che l'economia del comune
  di Ventimiglia, ma anche dell'intera provincia di Imperia,
  importantissima frontiera commerciale sino a tutto il 31
  dicembre 1992, essendosi sempre basata principalmente su
  attività strettamente collegate alle importazioni ed
  esportazioni commerciali ha permesso che si sviluppassero
  professionalità, capacità imprenditoriali e strutture (vedi
  l'auto- porto di metri quadrati 70.000 e lo scalo merci
  ferroviario di metri quadrati 800.000) che favoriscono
  l'istituzione della sopra denominata zona a sviluppo speciale.
  Con essa si recupererebbero quindi tutte le risorse umane e
  strutturali esistenti, riqualificandole, ponendo fine a quel
  disagio economico che ormai grava su tutto il territorio del
  comune di Ventimiglia e sul suo vasto  hinterland.
     La proposta di legge che si sottopone ad approvazione si
  prefigge quindi anche lo scopo di favorire gli investimenti
  finanziari e di stimolare l'assunzione di iniziative
  imprenditoriali in un'area del Paese sinora fortemente
  caratterizzata sulla sua posizione di area di confine, ora
  svantaggiata, con innegabili ricadute sui livelli
  occupazionali locali capaci di fare fronte anche al disagio
  occupazionale che presto, si prevede, e massicciamente,
  quest'area subirà per il rigetto del lavoro frontaliero da
  parte della vicina Repubblica francese.
     A tale scopo si è ritenuto opportuno prevedere e per un
  arco temporale determinato e limitato una tassazione ridotta
  ed opzionale dei redditi imputabili agli opifici industriali
  ed artigianali operanti nella zona a sviluppo speciale ed una
  detassazione degli utili delle imprese direttamente
  reinvestiti nella costruzione, ammodernamento e riattivazione
  degli impianti industriali ed artigianali esistenti, nel pieno
  rispetto delle norme comunitarie.  Ciò al duplice fine di
  attirare nella zona a sviluppo speciale gli investimenti
  finanziari delle imprese ovunque residenti, senza aggravare il
  fabbisogno finanziario erariale oltre il limite consentito per
  la convenienza dell'investimento operato.
     L'articolo 1 della proposta di legge è relativo
  all'istituzione della zona a sviluppo speciale e alla sua
  delimitazione territoriale.
     L'articolo 2 concerne il regime fiscale della zona a
  sviluppo speciale caratterizzato dall'esenzione dai diritti
  doganali o di confine delle materie prime, delle merci e dei
  materiali in transito o consumati o impiegati in detta zona,
  dall'esenzione dei prodotti soggetti ad accisa dal pagamento
  della stessa nonché da un complesso di norme agevolative
  dirette a favorire la riduzione o l'eliminazione delle tasse
  sia locali che nazionali con l'obiettivo di limitare gli
  ostacoli all'investimento ed all'impiego e di incoraggiare
  l'insediamento di attività produttive e l'intrapresa di nuove
  iniziative per aumentare i servizi locali.
     Dall'articolo 3 all'articolo 14 sono previste le
  disposizioni concernenti la costituzione, fra soggetti
  pubblici e privati, di una societa di gestione avente scopo di
  amministrazione e di indirizzo programmatico delle attività
  economiche esercitate nella zona a sviluppo speciale.
     L'articolo 15 prevede la copertura finanziaria degli oneri
  derivanti dall'attuazione della legge e per la realizzazione
  delle infrastrutture della zona a sviluppo speciale.
 
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