| Onorevoli Colleghi! - Tra un ventaglio di ipotesi
"fattibili" di carattere comunitario per promuovere interventi
agevolativi e di sviluppo per il tessuto economico del
territorio del comune di Ventimiglia, in provincia di Imperia,
dapprima è stata affrontata l'ipotesi della possibile
istituzione di una zona franca, la cui approvazione è di
competenza dello Stato, nella quale le imprese possono sia
esercitare attività manifatturiere, sia importare o esportare
prodotti beneficiando di agevolazioni doganali. Unitamente ad
una siffatta ipotesi è stata valutata un'altra possibilità,
assai simile, denominata "zona di impresa" avente gli stessi
obiettivi, la cui approvazione è però di competenza della
Commissione europea. Tali zone non devono essere poi
ulteriormente confuse con le cosiddette "zone a statuto
speciale", nelle quali si può giungere ad una riduzione di
imposta attraverso un meccanismo definito di "fiscalità
contrattuale". Vale a dire una tassazione per l'attività di
impresa negoziata tra lo Stato e i responsabili delle imprese
che operano sul territorio. Tale negoziazione è poi approvata
dalla Commissione europea e con essa sono concesse
agevolazioni che servono a stimolare gli investimenti e
l'impiego, fornendo vantaggi alle persone che vogliono
intraprendere, a rischio, attività all'interno di queste
zone.
Dalla predetta analisi e da una fusione delle citate
ipotesi è nata la proposta di istituire nel territorio del
comune di Ventimiglia, in provincia di Imperia, quella che
denomineremo "zona a sviluppo speciale" rispondente
all'esigenza nazionale e regionale di consentire la ripresa
socio-economica di un'importante area strategica di frontiera,
storicamente dimensionata ed organizzata per svolgere detto
ruolo, ma coincidente anche con il presumibile interesse
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comunitario a disporre di un attrezzato punto di smistamento
delle merci di produzione comunitaria geograficamente
proiettato in posizione strategica per le attività
d'interscambio con i Paesi mediterranei extra-comunitari, e
non solo.
La possibilità delle merci di provenienza
intra-comunitaria di transitare in una zona a sviluppo
speciale esente da diritti doganali o di confine verso aree di
mercato extra-comunitarie non è misconosciuta a livello
comunitario, specie quando la sua localizzazione non si ponga
come elemento di turbativa dei mercati interni, ma interagisca
sul livello dei traffici mercantili internazionali favorendone
lo sviluppo. Territorio, quello del comune di Ventimiglia,
peraltro già predisposto ad essere qualificato come zona a
sviluppo speciale, non solo perché geograficamente
strategicamente localizzato, ma anche grazie sia alla
predisposizione culturale della popolazione che lo vive sia
per le aree specializzate e le strutture in esso a tale fine
già esistenti. E', infatti, indubbio che l'economia del comune
di Ventimiglia, ma anche dell'intera provincia di Imperia,
importantissima frontiera commerciale sino a tutto il 31
dicembre 1992, essendosi sempre basata principalmente su
attività strettamente collegate alle importazioni ed
esportazioni commerciali ha permesso che si sviluppassero
professionalità, capacità imprenditoriali e strutture (vedi
l'auto- porto di metri quadrati 70.000 e lo scalo merci
ferroviario di metri quadrati 800.000) che favoriscono
l'istituzione della sopra denominata zona a sviluppo speciale.
Con essa si recupererebbero quindi tutte le risorse umane e
strutturali esistenti, riqualificandole, ponendo fine a quel
disagio economico che ormai grava su tutto il territorio del
comune di Ventimiglia e sul suo vasto hinterland.
La proposta di legge che si sottopone ad approvazione si
prefigge quindi anche lo scopo di favorire gli investimenti
finanziari e di stimolare l'assunzione di iniziative
imprenditoriali in un'area del Paese sinora fortemente
caratterizzata sulla sua posizione di area di confine, ora
svantaggiata, con innegabili ricadute sui livelli
occupazionali locali capaci di fare fronte anche al disagio
occupazionale che presto, si prevede, e massicciamente,
quest'area subirà per il rigetto del lavoro frontaliero da
parte della vicina Repubblica francese.
A tale scopo si è ritenuto opportuno prevedere e per un
arco temporale determinato e limitato una tassazione ridotta
ed opzionale dei redditi imputabili agli opifici industriali
ed artigianali operanti nella zona a sviluppo speciale ed una
detassazione degli utili delle imprese direttamente
reinvestiti nella costruzione, ammodernamento e riattivazione
degli impianti industriali ed artigianali esistenti, nel pieno
rispetto delle norme comunitarie. Ciò al duplice fine di
attirare nella zona a sviluppo speciale gli investimenti
finanziari delle imprese ovunque residenti, senza aggravare il
fabbisogno finanziario erariale oltre il limite consentito per
la convenienza dell'investimento operato.
L'articolo 1 della proposta di legge è relativo
all'istituzione della zona a sviluppo speciale e alla sua
delimitazione territoriale.
L'articolo 2 concerne il regime fiscale della zona a
sviluppo speciale caratterizzato dall'esenzione dai diritti
doganali o di confine delle materie prime, delle merci e dei
materiali in transito o consumati o impiegati in detta zona,
dall'esenzione dei prodotti soggetti ad accisa dal pagamento
della stessa nonché da un complesso di norme agevolative
dirette a favorire la riduzione o l'eliminazione delle tasse
sia locali che nazionali con l'obiettivo di limitare gli
ostacoli all'investimento ed all'impiego e di incoraggiare
l'insediamento di attività produttive e l'intrapresa di nuove
iniziative per aumentare i servizi locali.
Dall'articolo 3 all'articolo 14 sono previste le
disposizioni concernenti la costituzione, fra soggetti
pubblici e privati, di una societa di gestione avente scopo di
amministrazione e di indirizzo programmatico delle attività
economiche esercitate nella zona a sviluppo speciale.
L'articolo 15 prevede la copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'attuazione della legge e per la realizzazione
delle infrastrutture della zona a sviluppo speciale.
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