| (Istituzione della zona a sviluppo speciale).
1. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea e, in
particolare, dei regolamenti (CEE) n. 2504/88 del Consiglio,
del 25 luglio 1988, n. 2562/90 della Commissione, del 30
luglio 1990, n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e
n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, il territorio
del comune di Ventimiglia, in provincia di Imperia, è
dichiarato territorio extradoganale ed è istituito in zona a
sviluppo speciale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dei trasporti e della navigazione, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, è
delimitata l'estensione territoriale della zona a sviluppo
speciale di cui al comma 1.
3. Restano in vigore, nel territorio della zona a sviluppo
speciale, le disposizioni di legge e di regolamento che
vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione,
l'esportazione e il transito di determinate merci dannose alla
collettività, nonché tutte le norme relative alla tutela e
alla conservazione dei beni ambientali ed artistici.
4. Gli enti locali territoriali adeguano i propri
strumenti urbanistici alla delimitazione territoriale della
zona a sviluppo speciale quale definita ai sensi del comma 2 e
rilasciano a titolo gratuito le concessioni edilizie per la
costruzione degli impianti industriali, commerciali e di
servizi nonché per la realizzazione delle opere strutturali ed
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infrastrutturali. Le opere necessarie per la sistemazione,
l'utilizzazione ed il completamento della zona a sviluppo
speciale sono dichiarate di pubblica utilità.
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