| (Regime fiscale
della zona a sviluppo speciale).
1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti da pagamento
della stessa se destinati ad essere consumati o impiegati
nella zona a sviluppo speciale.
2. Le materie prime, le merci, i materiali ed i macchinari
in transito ovvero consumati o impiegati nella zona a sviluppo
speciale a fini produttivi anche per l'attivazione,
l'ammodernamento e la ristrutturazione di impianti industriali
ed artigianali, nonché i prodotti finiti commercializzati
dalla zona a sviluppo speciale sono esenti da diritti doganali
o di confine.
3. I redditi degli stabilimenti industriali e dei
laboratori artigianali di nuova istituzione nella zona a
sviluppo speciale e che, se già esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, siano ampliati, riattivati,
ricostruiti o riammodernati, possono essere assoggettati, se
distintamente contabilizzati dalle imprese che svolgono
l'attività produttiva, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche (IRPEG) in misura pari al 30
per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni ed il rimborso dell'imposta
sostitutiva nonché per il contenzioso si applicano le
disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
4. A tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa,
indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal
criterio di determinazione seguito, in grado di documentare i
costi sostenuti, entro il secondo periodo d'imposta successivo
Pag. 5
a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2
dell'articolo 1, per investimenti direttamente impiegati nella
zona a sviluppo speciale, di cui all'articolo 1 della presente
legge, possono usufruire delle agevolazioni previste
dall'articolo 3, commi da 85 a 87 della legge 28 dicembre
1995, n. 549. Per quanto riguarda i soggetti interessati, il
contenuto delle agevolazioni, la nozione di investimento, la
determinazione del volume degli investimenti e quant'altro
necessario, resta fermo quanto già previsto per le
agevolazioni di cui alla citata legge n. 549 del 1995.
5. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) tutti i soggetti che svolgono attività
produttiva tramite stabilimenti industriali e laboratori
artigianali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio
della zona a sviluppo speciale sono equiparati a tutti gli
effetti ai medesimi soggetti che operano nel territorio del
Mezzogiorno, come definiti dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Sono altresì
applicabili a tutte le iniziative produttive intraprese nella
zona a sviluppo speciale, a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2
dell'articolo 1 della presente legge, le agevolazioni previste
dall'articolo 18 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, per le nuove iniziative produttive nei territori di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104.
| |