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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69803
DDL5946-0007
Progetto di legge Camera n. 5946 - testo presentato - (DDL13-5946)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5946. TESTIPDL
...C5946.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5946 ZZ13 ZZPD ZZPR
                    (Società di gestione).
     1.  Il comune di Ventimiglia è autorizzato a promuovere la
  costituzione di una società per azioni per la gestione della
 
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  zona a sviluppo speciale.  Il comune di Ventimiglia partecipa
  istituzionalmente a tale società insieme ad altri soggetti
  pubblici e persone private.
     2.  L'attività della società per azioni deve essere
  coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale
  estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la
  programmazione economica e con gli indirizzi stabiliti dalla
  regione Liguria e dalla provincia di Imperia.
     3.  La società per azioni ha per finalità la promozione ed
  il sostegno di iniziative imprenditoriali ed
  economico-finanziarie ritenute valide per la realizzazione
  della zona a sviluppo speciale.
     4.  La società per azioni ha altresì il compito di valutare
  i progetti tecnologici ed imprenditoriali, nonché la
  promozione ed il sostegno tecnico, economico, finanziario ed
  organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di
  collaborazione commerciale, industriale e turistica,
  finalizzate alla facilitazione degli scambi con i Paesi
  stranieri.
     5.  La società per azioni può intraprendere iniziative
  volte alla realizzazione di itinerari turistici, al fine di
  incrementare l'economia e di sviluppare le aree di
  insediamento nell'ambito della zona a sviluppo speciale.
     6.  La società per azioni, nell'ambito delle proprie
  competenze, deve individuare una concreta strategia di
  sviluppo dell'occupazione giovanile e dell'imprenditoria
  giovanile, con particolare riguardo al settore della
  formazione professionale.  Le linee programmatiche di tale
  strategia sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e
  della previdenza sociale, sentite le parti sociali.
     7.  La società per azioni provvede:
       a)  all'eventuale costituzione di altre società
  miste aventi la finalità di incrementare lo sviluppo della
  zona a sviluppo speciale cui possono partecipare enti pubblici
  economici ed altri organismi o imprese pubbliche o private;
       b)  all'eventuale partecipazione, qualora se ne
  presenti l'esigenza, ad associazioni temporanee di imprese e
 
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  ad accordi di cooperazione con società ed imprese all'estero,
  anche tramite apposite convenzioni, finalizzate all'utilizzo
  della zona a sviluppo speciale;
       c)  all'eventuale partecipazione, con quota
  capitale non superiore al 49 per cento, a consorzi e a società
  consortili, italiani od esteri, anche misti, fra piccole e
  medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di beni e
  di servizi reali a favore della zona a sviluppo speciale e dei
  suoi utenti;
       d)  all'eventuale autorizzazione di insediamenti,
  nei limiti perimetrali della zona a sviluppo speciale, di
  strutture produttive o commerciali, operanti in regime di
  temporanea importazione o in regime di non esenzione;
       e)  a stipulare convenzioni con enti pubblici e
  privati per l'utilizzo o la prestazione di servizi che siano
  in ogni modo finalizzati o collegati allo sviluppo della zona
  a sviluppo speciale;
       f)  ad effettuare, a favore delle società ed
  imprese di cui alle lettere  a), b)  e  c),  ogni
  altra operazione di assistenza tecnica, legale,
  amministrativa, organizzativa e finanziaria;
       g)  ad effettuare o partecipare alla realizzazione
  di studi, ricerche, sondaggi, progetti di fattibilità,
  progetti di formazione, anche mediante apposite convenzioni
  con enti pubblici o privati, al fine di individuare opportune
  soluzioni degli eventuali problemi ostativi allo sviluppo
  della zona a sviluppo speciale.  Tali studi e ricerche non
  possono avere durata superiore a sei mesi.  In casi
  eccezionali, qualora se ne presenti l'esigenza, tale durata
  può essere prorogata per ulteriori quattro mesi.  Le soluzioni
  proposte o derivanti dagli studi o dalle ricerche devono
  essere concretamente applicabili in tempi ragionevoli, che non
  possono in ogni caso essere superiori ad un periodo di dodici
  mesi;
       h)  ad individuare le eventuali possibilità di
  cooperazione con società, imprese od enti pubblici di altri
 
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  Paesi, in particolare del Mediterraneo, ai fini della
  realizzazione di progetti comunitari, per il raggiungimento di
  obiettivi comuni nel campo della formazione e dell'occupazione
  giovanile, nonché nel settore degli investimenti produttivi e
  per il rilancio e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.
 
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