| (Individuazione delle aree
ed ubicazione delle strutture).
1. La società per azioni di cui all'articolo 3, entro sei
mesi dalla data della sua costituzione, deve provvedere
all'individuazione delle aree e delle strutture utilizzabili
all'interno della zona a sviluppo speciale, ivi compresi i
luoghi per l'ubicazione dei centri commerciali e dei centri
affari per l'accoglienza degli operatori nazionali ed esteri.
A tale fine la società può servirsi della consulenza di
professionisti specializzati e di enti pubblici e privati che
abbiano maturato una particolare esperienza nel settore.
2. La società per azioni può usufruire, altresì, tramite
apposita convenzione, dell'ausilio dell'Istituto nazionale per
il commercio estero (ICE). Per lo sviluppo dell'attività
possono essere richiesti anche fondi comunitari.
| |