| (Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione della società per
azioni di cui all'articolo 3 è eletto dall'assemblea dei soci,
che ne determina i compensi, ed è composto da:
a) il presidente;
b) un vice presidente;
c) un membro in rappresentanza del Ministro per il
commercio con l'estero;
d) un membro in rappresentanza di ogni istituzione
creditizia;
e) un membro in rappresentanza della regione
Liguria;
f) un membro in rappresentanza della provincia di
Imperia;
g) cinque membri nominati su proposta
dell'assemblea dei soci.
2. I membri del consiglio di amministrazione durano in
carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile per una sola
volta.
3. I membri del consiglio di amministrazione decadono
automaticamente dalla carica in caso di assenze ingiustificate
dalle adunanze verificatesi per tre volte consecutive. Alla
loro eventuale sostituzione si provvede a norma di legge entro
quindici giorni dall'ultima assenza.
4. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono
valide quando è presente la maggioranza dei suoi
componenti.
5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni
trenta giorni.
6. Il consiglio di amministrazione nomina tra i propri
membri il presidente, un vice presidente ed i consiglieri
delegati.
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7. Il consiglio di amministrazione ha il compito di:
a) esercitare i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione delegati dall'assemblea dei
soci;
b) deliberare sulle competenze previste dallo
statuto;
c) approvare lo stato di previsione della gestione
amministrativa ed il bilancio consuntivo ai sensi e nei
termini stabiliti dalla normativa vigente sulle società per
azioni;
d) valutare le proposte di insediamento nella zona
a sviluppo speciale ed il relativo piano tecnico-economico ed
occupazionale pervenuto da parte di imprese o di società,
italiane o estere, interessate all'insediamento e deliberare
su tali proposte nel termine massimo di sessanta giorni. Nei
centoventi giorni successivi all'eventuale accoglimento della
domanda, il consiglio stabilisce i limiti ed i tempi di
attuazione dell'iniziativa, nonché i risultati che dovranno
essere raggiunti dalla realizzazione dell'iniziativa
medesima;
e) stabilire l'ubicazione e l'assegnazione
dell'area, nonché i parametri occupazionali e tutti i criteri
che dovranno essere seguiti nello sviluppo dell'iniziativa. In
caso di bilancio passivo per tre anni consecutivi da parte
della società o dell'impresa insediatasi nella zona a sviluppo
speciale, il consiglio di amministrazione revoca la
concessione a suo tempo rilasciata ad operare nella zona a
sviluppo speciale.
8. Il consiglio di amministrazione adotta le deliberazioni
generali relative agli oggetti di cui agli articoli 3 e 4.
Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del
Ministero delle finanze, che deve provvedervi entro il termine
massimo di quindici giorni dalla ricezione; decorso tale
termine, qualora non siano state formulate osservazioni da
parte del Ministero, le deliberazioni stesse si intendono
approvate.
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