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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69810
DDL5946-0014
Progetto di legge Camera n. 5946 - testo presentato - (DDL13-5946)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C5946. TESTIPDL
...C5946.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5946 ZZ13 ZZPD ZZPR
               (Consiglio di amministrazione).
     1.  Il consiglio di amministrazione della società per
  azioni di cui all'articolo 3 è eletto dall'assemblea dei soci,
  che ne determina i compensi, ed è composto da:
       a)  il presidente;
       b)  un vice presidente;
       c)  un membro in rappresentanza del Ministro per il
  commercio con l'estero;
       d)  un membro in rappresentanza di ogni istituzione
  creditizia;
       e)  un membro in rappresentanza della regione
  Liguria;
       f)  un membro in rappresentanza della provincia di
  Imperia;
       g)  cinque membri nominati su proposta
  dell'assemblea dei soci.
     2.  I membri del consiglio di amministrazione durano in
  carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile per una sola
  volta.
     3.  I membri del consiglio di amministrazione decadono
  automaticamente dalla carica in caso di assenze ingiustificate
  dalle adunanze verificatesi per tre volte consecutive.  Alla
  loro eventuale sostituzione si provvede a norma di legge entro
  quindici giorni dall'ultima assenza.
     4.  Le adunanze del consiglio di amministrazione sono
  valide quando è presente la maggioranza dei suoi
  componenti.
     5.  Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni
  trenta giorni.
     6.  Il consiglio di amministrazione nomina tra i propri
  membri il presidente, un vice presidente ed i consiglieri
  delegati.
 
                              Pag. 11
 
     7.  Il consiglio di amministrazione ha il compito di:
       a)  esercitare i poteri di ordinaria e
  straordinaria amministrazione delegati dall'assemblea dei
  soci;
       b)  deliberare sulle competenze previste dallo
  statuto;
       c)  approvare lo stato di previsione della gestione
  amministrativa ed il bilancio consuntivo ai sensi e nei
  termini stabiliti dalla normativa vigente sulle società per
  azioni;
       d)  valutare le proposte di insediamento nella zona
  a sviluppo speciale ed il relativo piano tecnico-economico ed
  occupazionale pervenuto da parte di imprese o di società,
  italiane o estere, interessate all'insediamento e deliberare
  su tali proposte nel termine massimo di sessanta giorni.  Nei
  centoventi giorni successivi all'eventuale accoglimento della
  domanda, il consiglio stabilisce i limiti ed i tempi di
  attuazione dell'iniziativa, nonché i risultati che dovranno
  essere raggiunti dalla realizzazione dell'iniziativa
  medesima;
       e)  stabilire l'ubicazione e l'assegnazione
  dell'area, nonché i parametri occupazionali e tutti i criteri
  che dovranno essere seguiti nello sviluppo dell'iniziativa.  In
  caso di bilancio passivo per tre anni consecutivi da parte
  della società o dell'impresa insediatasi nella zona a sviluppo
  speciale, il consiglio di amministrazione revoca la
  concessione a suo tempo rilasciata ad operare nella zona a
  sviluppo speciale.
     8.  Il consiglio di amministrazione adotta le deliberazioni
  generali relative agli oggetti di cui agli articoli 3 e 4.
  Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del
  Ministero delle finanze, che deve provvedervi entro il termine
  massimo di quindici giorni dalla ricezione; decorso tale
  termine, qualora non siano state formulate osservazioni da
  parte del Ministero, le deliberazioni stesse si intendono
  approvate.
 
DATA=990422 FASCID=DDL13-5946 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5946 TOTPAG=0014 TOTDOC=0020 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=008 PAGFIN=0011 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=594600 00 FASCIDC=13DDL5946 SORTNAV=0594600 000 00000 ZZDDLC5946 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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