| (Presidente).
1. Il presidente ha la legale rappresentanza della società
per azioni di cui all'articolo 3, ne indica le linee
strategiche, sovrintende al suo andamento generale, convoca e
presiede il consiglio di amministrazione.
2. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è
sostituito dal vice presidente o dal consigliere delegato.
3. Il presidente è nominato dal consiglio di
amministrazione.
4. Il presidente resta in carica per cinque anni e può
essere riconfermato per una sola volta.
5. La carica di presidente è incompatibile con altre
attività in enti pubblici e in imprese private nonché con
cariche pubbliche elettive e non elettive.
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