| (Direttore generale).
1. Il direttore generale della società per azioni di cui
all'articolo 3, esercita le seguenti funzioni:
a) partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione, al quale può proporre l'emanazione dei
provvedimenti che ritiene necessari, ed è incaricato di
eseguirne le deliberazioni;
b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate,
Pag. 13
definendo i limiti delle spese che i dirigenti possono
impegnare;
c) presiede all'organizzazione degli uffici e
determina le relative esigenze di personale da assumere;
d) adotta gli atti di gestione del personale;
e) nomina eventuali consulenti esterni, di
concerto con il presidente;
f) decide sugli altri argomenti che lo statuto
attribuisce alla sua competenza.
2. Il direttore generale è nominato dal consiglio di
amministrazione.
3. Il direttore generale è assunto con contratto a tempo
determinato, con trattamento economico fissato dal consiglio
di amministrazione ed equiparato al trattamento economico
previsto per la medesima carica in istituti di credito
nazionali; resta in carica per tre anni e può essere
riconfermato per una sola volta.
4. Il consiglio di amministrazione può nominare un vice
direttore generale.
5. Il direttore generale, in caso di assenza o di
impedimento, è sostituito dal vice direttore generale, se
nominato.
6. La carica di direttore generale è incompatibile con
altre attività in enti pubblici e in imprese private nonché
con cariche pubbliche elettive e non elettive.
| |