| (Copertura finanziaria).
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge e per la realizzazione delle
infrastrutture della zona a sviluppo speciale si provvede
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mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio biennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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