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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69818
DDL5947-0002
Progetto di legge Camera n. 5947 - testo presentato - (DDL13-5947)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5947. TESTIPDL
...C5947.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5947 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati ! - La proposta di legge in oggetto
  si inserisce quale autonomo contributo istituzionale e
  politico alla riforma dello Stato in senso federale iniziata
  con i lavori della Commissione bicamerale per le riforme
  costituzionali e ripresa dal Governo con il disegno di legge
  costituzionale recante "Ordinamento federale della
  Repubblica".
     Pur nel quadro di una complessiva analogia alla proposta
  governativa, la Regione Toscana intende riproporre alcuni
  degli elementi più significativi e condivisi dei lavori della
  Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, che
  definiscono più incisivamente i caratteri dello Stato federale
  ed il ruolo della Regione e degli enti locali.
     Il testo proposto, infatti, opera in varie direzioni:
  definizione dei soggetti che costituiscono la Repubblica
  (articolo 1), previsione di forme particolari di autonomia
  (articolo 2), ridefinizione degli ambiti di competenza
  legislativa dello Stato e delle Regioni (articolo 3),
  valorizzazione della sussidiarietà quale principio
  costituzionale (articolo 4), specificazione delle forme con le
  quali si realizza l'autonomia finanziaria (articolo 5),
  previsione dell'elezione a suffragio universale e diretto del
  Presidente della Giunta regionale (articolo 6), contenuti e
  modalità di approvazione dello Statuto regionale (articolo
  7).
     L'articolo 1, oltre a ricomprendere i cittadini tra i
  soggetti che costituiscono la Repubblica, ne sottolinea il
 
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  ruolo essenziale, volto a garantire i diritti individuali di
  libertà, in un quadro istituzionale unitario, nel quale a
  ciascun livello territoriale sono assegnati poteri e funzioni
  costituzionalmente garantiti.
     Per quanto attiene il secondo aspetto, il testo inserisce,
  accanto all'attuale previsione delle Regioni a Statuto
  speciale, la possibilità che, attraverso un provvedimento
  legislativo ordinario, ma rinforzato, alle altre Regioni
  possano essere attribuite forme e condizioni particolari di
  autonomia, con l'unico limite del rispetto delle competenze
  legislative attribuite dalla Costituzione allo Stato in via
  esclusiva (articolo 116, secondo comma).  L'avvio del
  procedimento per l'attribuzione di tale autonomia
  "particolare" è rimesso all'iniziativa della Regione e
  rappresenta pertanto una scelta che il testo proposto,
  tuttavia, non riferisce al solo livello regionale, ma estende
  all'intero sistema delle autonomie locali.  E', infatti,
  previsto che la definizione delle forme e condizioni di
  autonomia avvenga d'intesa con gli enti locali (articolo 116,
  quarto comma), secondo modalità concordate con i medesimi e
  formalizzate nello Statuto regionale.
     Relativamente alla ridefinizione degli ambiti di
  competenza legislativa rispettivamente dello Stato e delle
  Regioni, il testo ripropone il principio della tassatività
  delle competenze legislative dello Stato, con l'indicazione,
  contenuta nella modifica dell'articolo 117, delle materie
  riservate esclusivamente, ovvero limitatamente alla sola
  disciplina generale, al livello nazionale, e la conseguente
  attribuzione alla Regione della potestà legislativa in ogni
  altra materia, in un sistema di rigida ripartizione di
  competenze modificabile esclusivamente con legge
  costituzionale.
     Per quanto invece attiene il principio di sussidiarietà,
  l'articolo 4, modificando il primo comma dell'articolo 18,
  sancisce, a livello costituzionale, da un lato il principio,
  già presente nella legge Bassanini e, per quanto attiene
  l'ordinamento toscano nella legge regionale n. 77 del 1995,
  della titolarità della generalità delle funzioni
  amministrative da parte del sistema degli enti locali, con
  l'unica eccezione della permanenza in capo alle Regioni delle
  funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello
  regionale, dall'altro il principio della sussidiarietà
  orizzontale, prevedendo espressamente che l'intervento
  pubblico è comunque limitato alle attività che non possono
  essere adeguatamente svolte dal corpo sociale e riconoscendo
  una specifica attitudine anche delle autonomie funzionali allo
  svolgimento di funzioni pubbliche.
     Infine, l'articolo 5 esplicita, modificando l'articolo 119
  della Costituzione, le modalità essenziali con le quali si
  realizza l'autonomia finanziaria regionale, vale a dire
  tramite la compartecipazione al gettito delle entrate
  tributarie erariali, oltre che con tributi propri, e la
  necessaria perequazione a favore delle Regioni a minore
  capacità contributiva ribadendo comunque, a quest'ultimo
  proposito, l'assenza di vincoli di destinazione.
     L'articolo 6, nel riproporre la formula costituzionale
  dell'immunità dei consiglieri regionali, vi inserisce il
  Presidente ed i membri della Giunta regionale, scelti anche
  all'esterno, abrogando il quinto comma dell'articolo 122 della
  Costituzione, che estendeva le immunità ai membri
  dell'esecutivo regionale.  Altra rilevante affermazione della
  norma è quella dell'elezione del Presidente a suffragio
  universale diretto, salvo che lo Statuto non disponga
  diversamente.
     L'articolo 7, infine, determina i contenuti essenziali
  dello Statuto regionale demandando all'autonomia della Regione
  la scelta della forma di governo, il sistema elettorale
  regionale, nonché l'istituzione del Consiglio delle autonomie
  locali, quale momento di raccordo tra Regione ed enti
  locali.
     Per l'approvazione dello Statuto, la norma sottolinea
  infine la partecipazione dei Sindaci e dei Presidenti delle
  Province, attivando così una integrazione istituzionale ed un
  circolo virtuoso di proposte e di idee dal basso verso
  l'alto.
 
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