| Onorevoli Deputati ! - La proposta di legge in oggetto
si inserisce quale autonomo contributo istituzionale e
politico alla riforma dello Stato in senso federale iniziata
con i lavori della Commissione bicamerale per le riforme
costituzionali e ripresa dal Governo con il disegno di legge
costituzionale recante "Ordinamento federale della
Repubblica".
Pur nel quadro di una complessiva analogia alla proposta
governativa, la Regione Toscana intende riproporre alcuni
degli elementi più significativi e condivisi dei lavori della
Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, che
definiscono più incisivamente i caratteri dello Stato federale
ed il ruolo della Regione e degli enti locali.
Il testo proposto, infatti, opera in varie direzioni:
definizione dei soggetti che costituiscono la Repubblica
(articolo 1), previsione di forme particolari di autonomia
(articolo 2), ridefinizione degli ambiti di competenza
legislativa dello Stato e delle Regioni (articolo 3),
valorizzazione della sussidiarietà quale principio
costituzionale (articolo 4), specificazione delle forme con le
quali si realizza l'autonomia finanziaria (articolo 5),
previsione dell'elezione a suffragio universale e diretto del
Presidente della Giunta regionale (articolo 6), contenuti e
modalità di approvazione dello Statuto regionale (articolo
7).
L'articolo 1, oltre a ricomprendere i cittadini tra i
soggetti che costituiscono la Repubblica, ne sottolinea il
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ruolo essenziale, volto a garantire i diritti individuali di
libertà, in un quadro istituzionale unitario, nel quale a
ciascun livello territoriale sono assegnati poteri e funzioni
costituzionalmente garantiti.
Per quanto attiene il secondo aspetto, il testo inserisce,
accanto all'attuale previsione delle Regioni a Statuto
speciale, la possibilità che, attraverso un provvedimento
legislativo ordinario, ma rinforzato, alle altre Regioni
possano essere attribuite forme e condizioni particolari di
autonomia, con l'unico limite del rispetto delle competenze
legislative attribuite dalla Costituzione allo Stato in via
esclusiva (articolo 116, secondo comma). L'avvio del
procedimento per l'attribuzione di tale autonomia
"particolare" è rimesso all'iniziativa della Regione e
rappresenta pertanto una scelta che il testo proposto,
tuttavia, non riferisce al solo livello regionale, ma estende
all'intero sistema delle autonomie locali. E', infatti,
previsto che la definizione delle forme e condizioni di
autonomia avvenga d'intesa con gli enti locali (articolo 116,
quarto comma), secondo modalità concordate con i medesimi e
formalizzate nello Statuto regionale.
Relativamente alla ridefinizione degli ambiti di
competenza legislativa rispettivamente dello Stato e delle
Regioni, il testo ripropone il principio della tassatività
delle competenze legislative dello Stato, con l'indicazione,
contenuta nella modifica dell'articolo 117, delle materie
riservate esclusivamente, ovvero limitatamente alla sola
disciplina generale, al livello nazionale, e la conseguente
attribuzione alla Regione della potestà legislativa in ogni
altra materia, in un sistema di rigida ripartizione di
competenze modificabile esclusivamente con legge
costituzionale.
Per quanto invece attiene il principio di sussidiarietà,
l'articolo 4, modificando il primo comma dell'articolo 18,
sancisce, a livello costituzionale, da un lato il principio,
già presente nella legge Bassanini e, per quanto attiene
l'ordinamento toscano nella legge regionale n. 77 del 1995,
della titolarità della generalità delle funzioni
amministrative da parte del sistema degli enti locali, con
l'unica eccezione della permanenza in capo alle Regioni delle
funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello
regionale, dall'altro il principio della sussidiarietà
orizzontale, prevedendo espressamente che l'intervento
pubblico è comunque limitato alle attività che non possono
essere adeguatamente svolte dal corpo sociale e riconoscendo
una specifica attitudine anche delle autonomie funzionali allo
svolgimento di funzioni pubbliche.
Infine, l'articolo 5 esplicita, modificando l'articolo 119
della Costituzione, le modalità essenziali con le quali si
realizza l'autonomia finanziaria regionale, vale a dire
tramite la compartecipazione al gettito delle entrate
tributarie erariali, oltre che con tributi propri, e la
necessaria perequazione a favore delle Regioni a minore
capacità contributiva ribadendo comunque, a quest'ultimo
proposito, l'assenza di vincoli di destinazione.
L'articolo 6, nel riproporre la formula costituzionale
dell'immunità dei consiglieri regionali, vi inserisce il
Presidente ed i membri della Giunta regionale, scelti anche
all'esterno, abrogando il quinto comma dell'articolo 122 della
Costituzione, che estendeva le immunità ai membri
dell'esecutivo regionale. Altra rilevante affermazione della
norma è quella dell'elezione del Presidente a suffragio
universale diretto, salvo che lo Statuto non disponga
diversamente.
L'articolo 7, infine, determina i contenuti essenziali
dello Statuto regionale demandando all'autonomia della Regione
la scelta della forma di governo, il sistema elettorale
regionale, nonché l'istituzione del Consiglio delle autonomie
locali, quale momento di raccordo tra Regione ed enti
locali.
Per l'approvazione dello Statuto, la norma sottolinea
infine la partecipazione dei Sindaci e dei Presidenti delle
Province, attivando così una integrazione istituzionale ed un
circolo virtuoso di proposte e di idee dal basso verso
l'alto.
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