| (Modifica dell'articolo 114).
1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai cittadini, dai
Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato. La
Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti
costituzionalmente protetti, e favorisce la libera
organizzazione dei cittadini volta a perseguire gli interessi
generali della comunità secondo princìpi di democrazia e
trasparenza.
I Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica
della Repubblica, sono enti autonomi con propri poteri e
funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione; la
loro azione deve tendere a realizzare pari opportunità per i
cittadini in ogni parte del Paese.
Nell'esercizio delle loro funzioni Comuni, Province,
Regioni e Stato riconoscono e valorizzano interventi autonomi
dei cittadini e delle loro formazioni sociali".
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