| (Modifica all'articolo 116).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 116 della
Costituzione sono aggiunti i seguenti:
"Forme e condizioni particolari di autonomia possono
essere attribuite, nel rispetto dell'articolo 117, primo
comma, anche per le altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa della Regione interessata.
La legge è approvata a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna delle Camere ed è sottoposta a referendum
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limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è
promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
L'iniziativa regionale di cui al secondo comma è assunta
d'intesa con gli enti locali, secondo modalità stabilite nello
Statuto regionale".
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