| (Modifica dell'articolo 117).
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 117. - Spetta allo Stato la potestà legislativa in
riferimento a:
a) politica estera e rapporti internazionali;
immigrazione e condizione giuridica dello straniero;
b) difesa e Forze armate;
c) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento
tributario e contabile proprio;
d) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali, elezioni del Parlamento europeo;
e) pesi, misure e determinazione del tempo,
coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale;
f) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale;
g) cittadinanza; ordinamento civile e penale;
ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
h) determinazione dei livelli minimi delle
prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere
garantiti in tutto il territorio nazionale;
i) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni e Province. Le leggi
elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza tra i
sessi.
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Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina
generale relativa a:
a) lavoro;
b) istruzione, università e professioni;
c) ricerca scientifica e tecnologica;
d) tutela dei beni culturali, dell'ambiente,
dell'ecosistema; territorio;
e) tutela della salute; alimentazione;
f) ordinamento sportivo;
g) protezione civile;
h) grandi reti di trasporto;
i) poste e telecomunicazioni;
l) produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia.
Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso
attribuita da altre disposizioni della Costituzione o di leggi
costituzionali.
Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento
ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà
legislativa dello Stato".
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