| (Modifiche all'articolo 118).
1. Il primo comma dell'articolo 118 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Nel rispetto delle attività che possono essere
adeguatamente svolte dall'autonomia iniziativa dei cittadini,
anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni
amministrative nelle materie di competenza legislativa delle
Regioni sono esercitate, sulla base del principio di
sussidiarietà, dai Comuni e dalle Province; sono esercitate
dalle Regioni medesime le funzioni che richiedono l'esercizio
unitario a livello regionale. Le funzioni amministrative
possono altresì essere svolte dalle autonomie funzionali ove
previsto dalla legge regionale".
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2. Il terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione è
abrogato.
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