| (Modifica dell'articolo 119).
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 119. - Le Regioni, le Province e i Comuni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa. A tale fine le
Regioni, nel rispetto delle disposizioni costituzionali, e le
Province e i Comuni, nel rispetto delle disposizioni dettate
con legge dello Stato, stabiliscono ed applicano tributi ed
entrate propri.
Le Regioni, le Province e i Comuni dispongono inoltre di
una quota del gettito complessivo delle entrate tributarie
erariali; la legge dello Stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante".
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