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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69827
DDL5948-0002
Progetto di legge Camera n. 5948 - testo presentato - (DDL13-5948)
(suddiviso in 78 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5948. TESTIPDL
...C5948.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5948 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La strada delle riforme
  costituzionali recentemente interrottasi presso la Commissione
  bicamerale per le riforme costituzionali deve essere al più
  presto ripresa tramite la procedura contemplata dall'articolo
  138 della Costituzione.
     La presente proposta di revisione costituzionale, nel
  riaffermare i princìpi fondamentali di libertà, stato di
  diritto, democraticità e solidarietà contenuti
  nell'ordinamento vigente, si pone come obiettivo
  l'introduzione di alcuni princìpi nuovi quali quello del
  federalismo, della sussidiarietà, della responsabilità e della
  trasparenza, non esplicitamente definiti nella Costituzione
  del 1948, ma certamente con essa non contrastanti.
     La profonda crisi di sfiducia da parte del cittadino nelle
  istituzioni e nella politica mostra quanto una riforma
  costituzionale in senso federale, volta a superare la
  moltiplicazione e l'affollarsi dei poteri e delle funzioni
  pubbliche, nonché l'inefficienza, le deviazioni e le inutili
  duplicazioni dei costi dell'attuale sistema, sia ora più che
  mai, necessaria.
       Considerazioni generali. -  La presente proposta di
  legge costituzionale vuole imitare l'esperienza belga che, con
  la Costituzione del 17 febbraio 1994, è sfociata in una
  riforma in senso federale del Paese, operata sulla base ed
  all'interno della Costituzione vigente e non al di fuori di
  essa.
     La presente proposta di legge costituzionale opera una
  revisione profonda della parte seconda della nostra
  Costituzione, lasciando invece intatta la parte prima.
 
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     Dopo la riforma si renderà necessario eliminare difformità
  terminologiche e contraddizioni tra le due parti della
  Carta.
     Anche nella scelta della terminologia si è deciso di
  operare all'interno della Costi-tuzione vigente, scegliendo di
  mantenere invariata tutta la terminologia cosiddetta
  "tradizionale" normalmente collegata alle regioni.  Così si è
  deciso di continuare a definire "consigli e giunte regionali"
  i diversi parlamenti e governi regionali, "statuti" le diverse
  costituzioni regionali, eccetera.
     Onorevoli colleghi, questa proposta di legge
  costituzionale nasce nella piena consapevolezza di quanta
  confusione regni sul significato e sul contenuto del concetto
  di "federalismo", divenuto ormai il cavallo di battaglia delle
  più diverse fazioni politiche.  Molto acutamente Karl
  Loewenstein aveva definito il federalismo come la "fiera più
  amata da costituzionalisti e teorici del diritto".  Allo stato
  attuale delle cose, riteniamo di poter senz'altro aggiungere
  "e dalle forze politiche".  L'SVP, culturalmente,
  tradizionalmente e storicamente esposto all'influsso del
  federalismo germanico ed austriaco, crede di poter dare un
  valido contributo al dibattito politico-istituzionale in
  corso, soprattutto attraverso l'identificazione di alcuni
  standard  minimi da rispettare, affinché sia possibile
  parlare di vero federalismo e non di semplice minore o
  maggiore decentramento territoriale dello Stato.
     Va però subito sottolineato che la partecipazione attiva
  della SVP nel dibattito sulla riforma istituzionale dello
  Stato non implica rinuncia al diritto di autodeterminazione,
  diritto irrinunciabile, consacrato nell'articolo 1 dei Patti
  delle Nazioni Unite sui diritti umani, ratificati dallo Stato
  italiano.  Altrettanto vale per l'ancoraggio internazionale
  dell'autonomia sudtirolese derivante dall'Accordo De
  Gasperi-Gruber del 1946 e dal cosiddetto "Pacchetto" del 1969
  nonché delle misure attuative dello stesso (leggi
  costituzionali, norme di attuazione dello statuto di
  autonomia, leggi ordinarie).  Rimane fermo lo  status
  internazionale, riconosciuto dal Governo italiano, anche in
  occasione del rilascio della cosiddetta "quietanza
  liberatoria" da parte della Repubblica austriaca che esclude,
  tra l'altro, modifiche unilaterali delle norme pattuite.  Il
  progetto di riforma costituzionale può, appunto, solo ampliare
  i diritti garantiti dei predetti Accordi internazionali.
       I princìpi basilari del federalismo ed il suo contenuto
  minimo. -  Coscienti del fatto che un federalismo
  sostanziale non possa prescindere da determinati princìpi, la
  presente proposta di legge costituzionale prevede
  esplicitamente:
       la libertà delle regioni di darsi un proprio assetto
  costituzionale, politico ed economico, nel solo rispetto della
  Costituzione e dei suoi princìpi fondamentali.  Ciò avviene
  attraverso la cosiddetta "autonomia costituzionale" delle
  regioni (nel nostro testo definita "autonomia statutaria"), in
  base alla quale, nella propria Costituzione, le regioni
  determinano autonomamente la propria forma di governo, la
  propria legge elettorale, la propria organizzazione interna,
  l'ordinamento dei propri uffici, nonché la disciplina
  dell'esercizio delle proprie potestà;
       una clausola generale di competenza a favore delle
  regioni, che si traduce nell'numerazione tassativa delle
  competenze facenti capo alla Federazione e nell'attribuzione
  alle regioni della potestà legislativa ed esecutiva in ogni
  altra materia, non espressamente riservata alla Federazione.
  La funzione legislativa regionale viene quindi ad essere
  esclusivamente dipendente dalla propria iniziativa, unicamente
  conforme alla Costituzione ed ai suoi princìpi fondamentali,
  non soggetta (salvo le materie di cooperazione tassativamente
  previste agli articoli 70- bis  e 115) ad alcuna direttiva
  da parte della Federazione (cosiddette "norme quadro od
  organiche"), caratterizzata dalla sua immediata entrata in
  vigore e, soprattutto, sottoposta unicamente al controllo di
  legittimità da parte della Corte costituzionale;
       la partecipazione da parte delle regioni ai processi
  decisionali ed esecutivi centrali, attraverso organi
 
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  rappresentativi propri ed, in particolare, attraverso una
  Camera propria quale il "Senato delle regioni";
       il diritto delle regioni ad intrattenere contatti
  diretti con gli organi dell'Unione europea anche tramite
  proprie rappresentanze, e partecipazione alla formazione delle
  posizioni dei rappresentanti italiani presso l'Unione europea
  qualora si tratti di atti che incidono sulle materie di
  competenza regionale e alla formazione dei processi
  decisionali di questi ultimi;
       il federalismo fiscale inteso come potere impositivo
  proprio degli enti territoriali, in un regime di assoluta
  responsabilità finanziaria delle regioni e nell'ambito di un
  sistema di perequazione fiscale che tenga conto delle
  rispettive competenze e possibilità di produrre gettiti
  tributari e contributivi.
       La posizione costituzionale delle regioni. -  La
  presente proposta di legge costituzionale vuole ricostituire
  la regione come momento di originaria soggettività.  La nuova
  posizione costituzionale delle regioni concepisce queste
  ultime non più come meri ambiti di suddivisione territoriale
  dello Stato (pur dotati di maggiore o minore autonomia), bensì
  come elementi costitutivi della Repubblica al pari della
  Federazione, che altro non è che uno di tali elementi.
     La proposta di legge costituzionale muove quindi
  dall'ancoraggio costituzionale nell'articolo 114 del principio
  di sussidiarietà, presupposto, questo, indispensabile per una
  ridefinizione della posizione delle regioni.  L'articolo 114,
  strettamente collegato agli articoli 115 e 118 ed in linea -
  tra l'altro - con quanto previsto dal Trattato di
  Maastricht,  propone in sostanza che potere e
  responsabilità vengano assegnati al livello più vicino a
  quello dei problemi da affrontare e gestire e che ogni delega
  a livelli superiori sia accettabile soltanto quando i problemi
  non riescano a trovare una soluzione efficace a livello
  inferiore.  La presente proposta di legge costituzionale
  prevede una riorganizzazione delle regioni dal basso,
  attraverso la loro equiparazione all'unità federale in cui si
  integrano e non attraverso la loro subordinazione gerarchica a
  quest'ultima.
     Questo modello di riorganizzazione, collegato strettamente
  al desiderio della popolazione, unica depositaria della
  sovranità, di sorvegliare da vicino la gestione della cosa
  pubblica, crea degli enti territoriali dotati di autonomia
  costituzionale, politica e finanziaria, più flessibili, più
  trasparenti e soprattutto più autosufficienti nel reperimento
  e nella gestione delle proprie risorse.
     Questi enti territoriali coesistono e si integrano
  attraverso il vincolo federativo previsto dall'articolo
  114.
     La proposta di legge costituzionale prevede 21 regioni,
  riconoscendo finalmente alla regione sud-tirolo, quello
  status  che dalla lettera dell'accordo di Parigi del 5
  settembre 1946 le sarebbe già da tempo dovuto derivare.
       La Camera dei deputati e il Senato delle Regioni. -
  Nella prospettiva federalista qui percorsa, viene operata
  una scelta precisa per ciò che attiene la composizione e le
  funzioni delle due Camere.  Il dibattito non aveva trovato
  sbocchi durante le passate legislature.
     La proposta di legge costituzionale sceglie, da un lato,
  la riduzione del numero dei parlamentari in genere e,
  dall'altro, la trasformazione del Senato in una vera e propria
  "Camera delle regioni", sui modelli austriaco (B-VG articolo
  34), tedesco (GG. articolo 50) e belga (articolo 67).
     Il Senato delle Regioni viene concepito come un ramo del
  Parlamento in cui le istituzioni regionali trovano diretta
  espressione, in modo da farne una sede di continua verifica e
  garanzia della coerenza delle politiche nazionali, ed in
  particolare della legislazione federale, alle esigenze e agli
  interessi delle regioni.  Il Senato delle Regioni diviene
  dunque la sede attraverso cui le regioni collaborano e
  partecipano direttamente alla legislazione e
  all'amministrazione della Federazione, sul modello del
  Bundesrat  tedesco.
 
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     L'articolo 58 prescrive che i senatori, rappresentanti
  delle regioni, vengano eletti dai consigli regionali.
  L'articolo in questione prevede inoltre una riduzione drastica
  del numero dei senatori, più precisamente uno per ogni milione
  di abitanti della regione, o frazione superiore a
  cinquecentomila.  Si prevede infine che nessuna regione può
  avere meno di tre senatori, tranne il Molise e la Valle
  d'Aosta che ne hanno, rispettivamente, uno.
     Una radicale innovazione rappresenta poi il metodo di
  rappresentanza degli interessi regionali: analogamente a
  quantoprevede l'articolo 51, terzo comma, della legge
  fondamentale tedesca, ogni rappresentanza regionale deve
  esprimere unitariamente la posizione ed il voto della
  rispettiva regione, salvo che nei voti riguardanti le
  persone.
     In sintonia con la configurazione ed il nuovo ruolo della
  seconda Camera, viene a mancare inoltre la ragione di essere
  per i senatori a vita, motivo per cui, coerentemente,
  l'articolo 59 viene abrogato.
     Come già accennato, anche il numero dei deputati viene
  ridimensionato: il nuovo articolo 56 ne prevede una riduzione
  del 25 per cento da 630 a 475 membri, che allo stato attuale
  delle cose corrisponde alla quota dei membri della Camera
  eletti con il maggioritario.  Sul ruolo del Senato delle
  regioni e soprattutto sui poteri di una siffatta Camera dei
  deputati si rimanda a quanto contenuto nel prossimo capitolo,
  nella parte dedicata al procedimento di formazione delle
  leggi.
       La potestà legislativa ed il processo di formazione
  delle leggi. - 1.  La distribuzione delle competenze.  La
  potestà legislativa viene ripartita tra regioni e Federazione
  prevedendo una riserva generale delle competenze a favore
  delle regioni attraverso l'enumerazione tassativa delle
  competenze statali, o meglio federali.  Questo criterio di
  distribuzione, che capovolge quello codificato nel vigente
  testo dell'articolo 117 della Costituzione, riserva alla
  Federazione le attribuzioni relative alle funzioni ritenute
  essenziali al suo funzionamento ed ai suoi compiti, vale a
  dire le competenze in materia di politica estera in senso
  stretto, materia militare, organizzazione della giustizia,
  materia finanziaria, definizione e tutela dei diritti e delle
  libertà fondamentali, nonché le competenze riguardanti alcuni
  settori di interesse prevalentemente federale.
     Ogni altra materia, non specificatamente indicata
  all'articolo 70 della Costituzione federale, viene lasciata in
  via esclusiva alle regioni (articolo 117), soggette soltanto
  al proprio statuto.
     L'articolo 70- bis  limita la possibilità di
  legislazione quadro da parte del Parlamento federale a
  determinate materie (stato civile, anagrafe e documenti di
  riconoscimento, rifugiati ed espulsi, armi ed esplosivi,
  prevenzione degli abusi da parte di gruppi di potere
  economico).
     Viene introdotta inoltre la collaborazione tra Federazione
  e regioni nelle seguenti materie: istruzione universitaria ed
  edilizia universitaria, ordinamenti professionali,
  programmazione economica, sicurezza pubblica interna ed
  esterna, trasporti e comunicazioni di interesse federale,
  poste e telecomunicazioni di interesse federale e opere
  pubbliche di interesse federale.  Nei settori oggetto di
  collaborazione (che la legge fondamentale tedesca definisce
  Gemeinschaftsaufgaben  e regola all'articolo 91), la
  Federazione determina i princìpi fondamentali per l'attuazione
  dei relativi compiti con legge che necessita dell'assenso del
  Senato delle Regioni.
     La proposta di legge costituzionale prevede poi una deroga
  alla riserva assoluta federale in materia di diritti dell'uomo
  e libertà fondamentali.  L'articolo 116, nella consapevolezza
  di come sul territorio italiano convivano non solo comunità
  caratterizzate da concrete specificità storiche, culturali,
  sociali ed economiche, ma anche minoranze etnico-linguistiche
  nel senso proprio del termine, prevede che le regioni, dove
  queste ultime risiedono, possano legiferare in materie quali,
  ad esempio, la disciplina dell'uso delle lingue.
     L'articolo in questione sostituisce quindi il vecchio
  articolo 116 della Costituzione del 1948 il quale, nella
 
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  prospettiva federalista qui abbozzata, che vede nelle regioni
  enti costituzionali che convivono sullo stesso piano con la
  Federazione, perde la propria ragione di essere.
     Alle regioni viene inoltre attribuita (articolo
  117- bis)  la potestà di stipulare accordi con altre
  regioni e di istituire organismi comuni al pari di quanto
  previsto dall'articolo 15 della Costituzione austriaca o
  dall'articolo 7 della Costituzione svizzera, ma soprattutto
  viene loro riconosciuta (nuovo articolo 117- bis)  la
  potestà di stipulare accordi nelle materie di propria
  competenza con altri Stati, analogamente alla legittimazione
  in tal senso facente capo ai  Lander  austriaci e tedeschi
  (articolo 16 B-VG e articolo 32 GG) nonché ai cantoni svizzeri
  (articolo 9, 10, 85-z5 e 102-z7 della Costituzione federale
  svizzera).
     Sempre in sintonia con quanto prevedono gli ordinamenti
  austriaco, germanico e svizzero, le regioni vengono poi
  legittimate a partecipare, nelle materie di pro-pria
  competenza, alla definizione della posizione dei rapporti
  federali negli organi comunitari (articolo 117- ter).
  Hanno inoltre la potestà di dare attuazione alle direttive
  comunitarie che incidano sulle materie di loro competenza.
       2.  La funzione legislativa.  Fondamentale per gli
  obiettivi che qui ci si pone, è l'assoluta parificazione
  operata tra la funzione legislativa regionale e quella
  federale.  Entrambe trovano il loro fondamento ed i loro
  criteri di indirizzo nella Costituzione ed entrambe sono
  caratterizzate dalla loro immediata entrata in vigore e dalla
  loro sottoposizione al solo controllo di legittimità da parte
  della Corte costituzionale (articolo 127).  Come già
  giustamente osservato nell'AS 274 della XII legislatura "la
  legge della Federazione e la legge della regione risultano
  così assolutamente partecipi della stessa natura: quella di
  essere espressione di volontà generale nel proprio ambito,
  sopportando soltanto, ciascuna di esse, di essere indirizzata
  e limitata dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali
  come fonti superiori comuni".
       3.  Il procedimento di formazione delle leggi federali.
  Profondamente innovativo, ricollegandoci a quanto esposto
  sul ruolo del Senato delle regioni, è il procedimento di
  formazione delle leggi federali.  L'articolo 70- ter
  prevede infatti una forma di "bicameralismo differenziato", in
  cui i poteri della seconda Camera vengono notevolmente
  ridimensionati di fronte a quelli della Camera dei deputati,
  che rappresenta unitariamente il corpo elettorale
  nazionale.
     Il Senato delle regioni è chiamato quindi a deliberare, in
  posizione di piena parità con l'altra Camera, soltanto quelle
  leggi che tocchino interessi regionali, quali le leggi
  costituzionali federali, le leggi elettorali, le leggi di
  approvazione del bilancio e di autorizzazione a ratificare
  trattati internazionali, le leggi che disciplinano i rapporti
  tra la Federazione e le regioni, nonché le leggi di
  coordinamento della finanza pubblica.
     Nel procedimento di deliberazione di tutte le altre leggi,
  il Senato, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti,
  può soltanto chiedere il riesame della legge deliberata dalla
  Camera dei deputati o proporre modifiche ad essa (cosiddetto
  "intervento facoltativo"), ma è la volontà di quest'ultima che
  alla fine prevale: può opporsi alla deliberazione definitiva
  soltanto a maggioranza di due terzi (cosiddetto diritto di
  veto).
       4.  I poteri normativi del Governo federale.  La
  presente proposta di legge costituzionale riprende e fa sua la
  proposta della Commissione parlamentare per le riforme
  istituzionali di rivedere la disciplina della decretazione
  d'urgenza del Governo prevista dall'articolo 77 della
  Costituzione.  L'istituto del decreto-legge, pur venendo
  riconfermato, viene ridotto ad una serie di fattispecie
  definite, quali la sicurezza federale, le calamità naturali,
  l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare
  immediatamente in vigore, o il recepimento e l'attuazione di
  atti comunitari, quando dalla mancata tempestiva adozione dei
  medesimi da parte di una o più regioni possa derivare
 
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  responsabilità della Federazione per l'inadempimento di
  obblighi comunitari.
     L'articolo medesimo prevede inoltre la non reiterabilità
  dei decreti non convertiti in legge ed il divieto per i
  provvedimenti di urgenza di ripristinare l'efficacia di
  disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte
  costituzionale.  Viene mantenuto l'obbligo per le Camere di
  deliberare sui relativi disegni di legge entro sessanta giorni
  dalla pubblicazione dei decreti.
       L'autonomia statutaria delle regioni. -  In sintonia
  con quanto già esposto sulla nuova posizione costituzionale
  delle regioni, a queste ultime viene riconosciuta autonomia
  statutaria.
     Attraverso la propria cosiddetta "autonomia
  costituzionale" prevista dal nuovo articolo 123, sono le
  regioni stesse a stabilire le regole del proprio autogoverno,
  nel solo rispetto della Costituzione e dei suoi princìpi
  fondamentali (analogamente confronta: articolo 28, primo GG,
  articolo 99, primo B-VG, articoli 5 e 6 della Costituzione
  svizzera).
     Esse adottano quindi il proprio statuto con legge
  costituzionale regionale dandosi un proprio assetto
  costituzionale, politico ed economico, una propria forma di
  governo, una propria legge elettorale ed una propria
  organizzazione interna.
     Gli unici limiti che gli statuti regionali sono chiamati a
  rispettare, analogamente a quanto previsto dall'articolo 28,
  primo comma, della Costituzione tedesca, sono quelli del
  mantenimento della forma di governo repubblicana e
  democratica.
       Il Presidente della Repubblica federale. -  La figura
  del Presidente della Repubblica non subisce modifiche di
  rilievo.  Egli viene riconfermato nella sua funzione di garante
  dell'equilibrio istituzionale nella Federazione, come già
  previsto dal costituente nel 1948.  Coerente al carattere
  federalista della nuova Repubblica è la formula del giuramento
  che il Capo della Repubblica federale è chiamato a prestare
  all'atto dell'assunzione del proprio incarico: "Giuro di
  essere fedele alla Costituzione federale, di rispettare i
  diritti e le prerogative delle singole regioni, di osservare e
  difendere le leggi federali, consacrando le mie forze al
  perseguimento del benessere materiale e spirituale delle
  popolazioni che compongono la Repubblica federale, operando
  secondo coscienza e giustizia in ogni circostanza".
       Il Governo federale. -  La presente proposta di legge
  costituzionale prevede il mantenimento della forma di governo
  parlamentare basato su di un rapporto fiduciario tra Camere ed
  esecutivo, ma ipotizza una profonda revisione delle modalità
  di formazione del governo e dei meccanismi di concessione e
  revoca della fiducia parlamentare.
     Il Primo Ministro viene quindi (all'articolo 93) prima
  designato e poi nominato dal Presidente della Repubblica
  federale:  conditio sine qua non  è però la sua elezione
  da parte della maggioranza dei componenti della Camera dei
  deputati, in sintonia con la scelta già operata di un
  "bicameralismo differenziato".  Un procedimento analogo è
  previsto dall'articolo 63 della legge fondamentale tedesca.
     Qualora non venga raggiunta la maggioranza assoluta dei
  membri della Camera dei deputati, il Presidente della
  Repubblica federale può nominare Primo Ministro colui che ha
  ottenuto il maggior numero di voti ovvero procedere allo
  scioglimento della Camera dei deputati.
     Anche per quel che riguarda la fiducia, il nuovo testo
  (articolo 94) prevede da un lato la figura di un rapporto
  fiduciario riservato alla sola Camera dei deputati, che
  conserva la pienezza del suo potere legislativo, e dall'altro
  l'introduzione della cosiddetta "sfiducia costruttiva", già
  presente negli ordinamenti tedesco (articolo 67 GG) e anche
  spagnolo (articolo 113 della Costituzione spagnola).
     La Camera dei deputati può esprimere quindi la sfiducia
  all'esecutivo solo eleggendo a maggioranza assoluta dei propri
  membri un nuovo Primo Ministro.
     Nuova è pure l'introduzione all'articolo 95
  dell'incompatibilità tra funzioni di Ministro federale e
  appartenenza ad una delle due Camere.
 
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       La magistratura. -  La presente proposta di legge
  costituzionale, coerentemente agli obiettivi che si pone, e
  cioè operare una riforma in senso federalista dello Stato
  senza toccare le parti della Costituzione riguardanti i
  diritti fondamentali dei cittadini, lascia invariati gli
  articoli sulla magistratura, nonché quelli sull'ordinamento
  giudiziario e sulle leggi civili, penali ed amministrative.
       La pubblica amministrazione. -  Per quanto riguarda
  l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, la presente
  proposta di legge riconferma le garanzie per il buon andamento
  e l'imparzialità dell'amministrazione previste nell'articolo
  97 della Costituzione vigente, ma prevede di integrarlo,
  introducendo un criterio di assegnazione proporzionale delle
  cariche al vertice, collegato alla territorialità.
     Tale criterio ha già un precedente nell'ordinamento
  tedesco (articolo 36 GG).
       L'attività amministrativa. -  In tema di potestà
  amministrativa, si introduce il principio, tipico degli
  ordinamenti federali, secondo il quale l'esecuzione delle
  leggi spetta alle regioni (o rispettivamente ai  Lander  e
  ai cantoni).
     L'articolo 118 prevede quindi non solo che, in linea di
  massima (anche per competenza legislativa federale) le
  funzioni amministrative spettino alle regioni ed ai comuni, ma
  che queste debbano venire esercitate come materie di propria
  competenza.  Vengono ricalcati nello spirito, in questo modo,
  gli articoli 83 e 30 della legge fondamentale tedesca.
  L'articolo 30 GG dispone infatti che, qualora la Costituzione
  non prescriva altrimenti, l'esercizio delle competenze
  federali e l'adempimento dei compiti federali spettino ai
  Lander.
     Questa cosiddetta "presunzione di potestà amministrativa"
  a favore delle regioni comporta naturalmente anche dei doveri.
  Il quinto comma dell'articolo 118 introduce quindi la figura
  della "coazione federale"  (Bundeszwang,  anch'essa
  importata dall'ordinamento tedesco, più precisamente
  dall'articolo 37 GG), in base alla quale, qualora una regione
  non adempia ai suoi obblighi, il Governo federale, con
  l'assenso del Senato delle regioni, può adottare le misure
  necessarie per obbligare la regione ad adempiere.
     A questo superamento del parallelismo vigente fra funzione
  legislativa e funzione amministrativa (in base al quale
  l'amministrazione federale, anche se decentrata, deve
  estendersi tanto quanto si estende la potestà legislativa
  facente capo alla Federazione medesima), fanno eccezione solo
  i casi degli apparati amministrativi - istituiti allora anche
  in periferia - assolutamente necessari alla Federazione per
  l'espletamento di alcune sue funzioni proprie, quali quelle
  relative all'amministrazione della giustizia, alla difesa,
  alla sicurezza pubblica federale, al prelievo dei tributi
  federali ed ai servizi pubblici svolti dalla Federazione
  (nuovo articolo 118, secondo comma).
     La rappresentanza della Federazione in periferia viene
  affidata (articolo 124) ad un organo di autonomia quale il
  presidente della giunta regionale, che dirige le funzioni
  amministrative delegate dalla Federazione alla regione,
  rispondendone di fronte al Governo federale.
     Per il resto, ogni regione esercita le proprie funzioni
  amministrative in assoluta libertà in base a quanto prescrive
  il rispettivo statuto, delegando ogni funzione che non attenga
  ad esigenze di carattere unitario ai comuni con legge
  regionale (articolo 118, quarto comma).
     Le regioni sono soggette unicamente al controllo di
  legittimità esercitato sui loro atti secondo le modalità
  stabilite con legge regionale (articolo 125, primo comma).
       Il federalismo fiscale. -  Corollario naturale del
  principio di sussidiarietà è quello dell'autosufficienza
  finanziaria: la creazione di uno Stato federale non sarebbe
  possibile infatti senza una riforma che ne crei le basi
  economiche.
     Le nuove funzioni delle regioni e la loro nuova posizione
  costituzionale non sarebbero concepibili quindi senza una
  revisione dei meccanismi fiscali che ne garantisca la reale
 
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  autonomia finanziaria e le metta in grado di assolvere agli
  onerosi nuovi compiti.
     L'articolo 119 della presente proposta di legge
  costituzionale, ricalcando il cosiddetto
  Konnexitaetsgrundsatz  contenuto nell'articolo 104 a,
  primo comma, della legge fondamentale tedesca, prevede che
  Federazione e regioni sopportino separatamente le spese
  relative ai propri compiti.  L'unica deroga ammessa a questo
  principio è quella prevista dal secondo comma del-l'articolo
  119, in base al quale la Federazione sostiene le spese delle
  regioni qualora queste ultime operino per conto della
  prima.
     Al principio contenuto nel primo comma dell'articolo 119,
  è strettamente collegata la potestà impositiva propria
  prevista per le regioni al terzo comma, che comporta potestà
  piena di istituire e regolare tributi propri, senza
  interferenza alcuna da parte della Federazione.
     La ripartizione dei tributi erariali e la determinazione
  di quali tributi siano di competenza, rispettivamente, della
  Federazione o delle regioni vengono lasciate alla legge
  costituzionale federale che necessita dell'assenso del Senato
  delle regioni.
     Al primo comma si ricollega, inoltre, il principio
  contenuto nel sesto comma del medesimo articolo 119, in base
  al quale il prelievo fiscale viene effettuato separatamente
  dalla Federazione e dalle regioni per i tributi di loro
  rispettiva competenza.
     L'articolo in questione prevede inoltre che i tributi
  oggetto di riparto siano prelevati dal percettore della quota
  maggiore e devoluti per la restante quota trimestralmente.
     Il comma nono dell'articolo 119 pone i princìpi che
  regolano i meccanismi di solidarietà tra le regioni (a
  garanzia dell'unità dell'ordinamento), che nella presente
  proposta di legge sono fondati su criteri oggettivi e cioè
  sulla diversa capacità delle singole regioni di produrre
  gettiti tributari e contributivi.  La regolamentazione concreta
  della materia viene lasciata alla legge costituzionale
  federale.
     Per la tutela delle regioni economicamente svantaggiate
  viene quindi istituito, da parte della Federazione e delle
  regioni, un fondo perequativo (sistema di perequazione misto),
  il cui ammontare è concordato tra le stesse in misura non
  superiore a quanto necessario per compensare la minore
  capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto
  alla media federale per abitante.
     Si prevede inoltre che quote di un ulteriore fondo possano
  essere devolute alle regioni di minore dimensione demografica,
  per compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono
  soggette per l'erogazione di servizi.
     La proposta di legge costituzionale tiene conto quindi non
  solo del grado di autosufficienza economica delle regioni, ma
  anche del fatto che al di sotto di una determinata soglia
  demografica minima - come è il caso per diverse regioni -
  possono mancare i presupposti per un'autonomia finanziaria
  reale.
     Lo spirito della presente proposta di legge costituzionale
  impone però che l'opera di redistribuzione delle risorse da
  noi prevista miri ad un riequilibrio territoriale e alla
  garanzia di alcuni  standard  minimi uguali per tutti i
  cittadini nell'intero territorio federale, per determinate
  prestazioni: la perequazione non deve quindi essere di natura
  tale da stravolgere ogni obiettivo di responsabilizzazione
  delle regioni nella garanzia degli equilibri tra prelievo e
  spesa.
     L'articolo 119 regola, inoltre, la finanza comunale,
  fondandola pure essa su tributi propri, oltre che su una
  partecipazione al gettito dei tributi erariali e su
  trasferimenti idonei ad assicurare i servizi essenziali.
     In materia di bilancio l'ultimo comma dell'articolo 119
  prevede che Federazione e regioni siano autonome ed
  indipendenti.
     La Federazione (articolo 81, quarto comma) è tenuta a
  rispettare nei propri bilanci il principio dell'equilibrio
  economico globale.
       I controlli reciproci. -  Essenza dell'anima
  federalista di questa proposta di legge costituzionale,
  l'articolo 127 contiene la disciplina del controllo reciproco
  tra Federazione e regioni, e regioni e Federazione.  La
  parificazione tra le due funzioni legislative fa sì che sia
 
                               Pag. 9
 
  leggi federali che leggi regionali possano essere unicamente
  sottoposte al controllo di legittimità della Corte
  costituzionale una volta entrate in vigore.
     La Corte è chiamata poi (articolo 134) a dirimere i
  conflitti di attribuzione tra Federazione e regioni e tra
  singole regioni, nonché a conoscere degli obblighi reciproci
  tra Federazione e regioni.
     Precedenti in tale senso negli altri ordinamenti giuridici
  non mancano neppure questa volta: articoli 93 e 100 della
  legge fondamentale tedesca, articolo 138 della Costituzione
  austriaca, articolo 113 della Costituzione svizzera.
       I comuni. -  Caratteristiche della presente proposta
  di legge sono anche l'eliminazione delle province e la
  ridefinizione dei comuni, ai quali viene riconosciuta
  autonomia statutaria.  Viene fatto proprio in questo modo il
  dettato della legge n. 142 del 1990, conferendogli rango
  costituzionale.
     I comuni perdono quindi la loro qualità di mere
  "circoscrizioni di decentramento territoriale" per acquistare
  quella di "enti autonomi rappresentativi delle comunità
  locali".
     Ad essi, sempre in sintonia con la legge n. 142 del 1990,
  vengono attribuite funzioni proprie nel quadro della comunità
  regionale, disciplinate da leggi regionali.
       Le garanzie costituzionali. - 1.  La Corte
  costituzionale. -  La presente proposta di legge
  costituzionale ha deciso di mantenere il principio
  dell'unicità delle garanzie costituzionali.  Le funzioni della
  Corte costituzionale restano quindi praticamente invariate, ad
  esclusione di quanto già menzionato nel capitolo dei
  controlli.
     Qualche innovazione è stata apportata nell'articolo 135 al
  numero (dieci giudici invece di quindici) ed al meccanismo di
  designazione dei membri della Corte, che nel progetto di
  revisione sono eletti per metà da ciascuno dei due rami del
  Parlamento fra i magistrati delle giurisdizioni superiori
  civili ed amministrative, tra i professori ordinari di
  università in materie giuridiche e tra gli avvocati con venti
  anni di esercizio effettivo della professione.
       2.  I procedimenti di revisione costituzionale. -  La
  proposta di legge costituzionale non prevede modifiche di
  rilievo neppure per quel che riguarda i procedimenti di
  revisione costituzionale.  L'articolo 138 resta quindi
  praticamente invariato.
     Nuova è invece l'introduzione all'articolo 139 del
  principio dell'intangibilità della forma federale dello Stato
  che, come la forma repubblicana, non può essere oggetto di
  revisione costituzionale.
 
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