| 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 58. - Fanno parte del Senato delle Regioni un
senatore per ogni milione o frazione superiore a 500.000
abitanti, eletto dal consiglio regionale. Nessuna regione può
avere un numero di senatori inferiore a tre, ad eccezione del
Molise, che ne ha due, e della Valle d'Aosta, che ne ha uno.
Le modalità della designazione dei senatori sono disciplinate
con legge regionale.
Ogni rappresentanza regionale esprime unitariamente la
posizione e il voto della rispettiva regione, salvo che nei
voti riguardanti le persone.
Il regolamento interno disciplina le modalità di
formazione e di espressione del voto delle rappresentanze
regionali, nonché le altre modalità di funzionamento del
Senato e delle sue commissioni".
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