| 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dal
Parlamento federale e dai consigli regionali.
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Il Parlamento federale ha competenza legislativa esclusiva
nelle seguenti materie:
a) leggi costituzionali federali e leggi di
revisione della Costituzione federale;
b) libertà e diritti fondamentali;
c) rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre
confessioni religiose;
d) elezioni della Camera dei deputati e del
Parlamento Europeo;
e) ordinamento degli organi e degli uffici
federali e del personale ad essi addetto;
f) relazioni internazionali: conclusione di
trattati ed alleanze nell'ambito delle competenze federali;
g) difesa;
h) ordinamento giudiziario e degli organi
ausiliari previsti dall'articolo 100;
i) diritto e procedura civile e penale;
l) ordinamento amministrativo, tributario e
contabile della Federazione;
m) passaporti ed estradizioni;
n) contabilità, bilancio di previsione e
rendiconto consuntivo della Federazione; moneta, pesi e
misure, attività finanziarie e credito in ambito federale;
o) tributi federali;
p) dogane, dazi e monopoli fiscali;
q) statistica federale;
r) disciplina generale della circolazione;
s) ricerca scientifica e tecnologica di interesse
federale; tutela della proprietà letteraria, artistica ed
intellettuale, marchi e brevetti;
t) espropriazioni per pubblica utilità per tutte
le materie di competenza federale".
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