| 1. Dopo l'articolo 70- bis della Costituzione, è
inserito il seguente:
"Art. 70- ter. - La funzione legislativa nelle
materie spettanti alla Federazione è esercitata dalle due
Camere nei modi previsti dal presente articolo.
Le proposte di legge sono deliberate dalla Camera dei
deputati e sono trasmesse al Senato delle Regioni.
Il Senato delle Regioni, entro trenta giorni dal
ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un
terzo dei suoi componenti, può chiedere il riesame della
proposta di legge costituzionale deliberata dalla Camera dei
deputati o proporre modifiche ad essa. In tali casi la
proposta di legge è sottoposta a nuova deliberazione
definitiva della Camera dei deputati.
Il Senato delle Regioni può opporsi alla deliberazione
definitiva della Camera dei deputati soltanto a maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti, entro quindici giorni dalla
deliberazione stessa.
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Le leggi costituzionali federali, le leggi elettorali, le
leggi quadro di cui all'articolo 70- bis, le leggi di cui
all'articolo 115, terzo comma, le leggi di approvazione del
bilancio e di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, le leggi che disciplinano i rapporti tra la
Federazione e le regioni, nonché le leggi di coordinamento
della finanza pubblica sono deliberate da entrambe le
Camere".
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