| 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica federale
prima di promulgare la legge, può, con messaggio motivato,
chiedere una nuova deliberazione alle Camere. In tale ipotesi
si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo,
quarto e quinto dell'articolo 70- ter.
Qualora la proposta di legge sia nuovamente approvata,
questa deve essere promulgata".
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