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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69850
DDL5948-0025
Progetto di legge Camera n. 5948 - testo presentato - (DDL13-5948)
(suddiviso in 78 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C5948. TESTIPDL
...C5948.
...PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 22.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5948 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal
  seguente:
     "Art.  77. - Il Governo federale non può, senza
  delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore
  di legge ordinaria.
     Il Governo federale può adottare provvedimenti provvisori
  con forza di legge nei soli casi di necessità ed urgenza
  concernenti la sicurezza federale, calamità naturali,
  l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare
  immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di
  atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata
  tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità
  della Repubblica federale per inadempimento di obblighi
  comunitari.
 
                              Pag. 17
 
     Il Governo federale deve, il giorno stesso in cui lo
  adotta, presentare il decreto alla Camera dei deputati, ovvero
  ad entrambe le Camere ove questo riguardi materie di cui al
  quinto comma dell'articolo 70- ter,  chiedendone la
  conversione in legge.  Il Parlamento federale, anche se
  sciolto, è appositamente convocato e si riunisce entro cinque
  giorni.
     La conversione in legge dei decreti-legge è deliberata ai
  sensi dell'articolo 70- ter.
     Il Governo federale non può, mediante decreti, rinnovare
  disposizioni di decreti non convertiti in legge, né
  ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate
  illegittime dalla Corte costituzionale.
     I decreti devono contenere misure di immediata
  applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.
     Il Parlamento federale è tenuto a deliberare sulla
  conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla
  pubblica-zione.  I regolamenti parlamentari attribuiscono ai
  Presidenti della Camera dei deputati e del Senato delle
  Regioni i poteri necessari.
     I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro
  sessanta giorni non sono convertiti in legge.  Il Parlamento
  federale può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici
  sorti sulla base dei decreti non convertiti".
 
DATA=990422 FASCID=DDL13-5948 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5948 TOTPAG=0035 TOTDOC=0078 NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=019 PAGFIN=0017 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=594800 00 FASCIDC=13DDL5948 SORTNAV=0594800 000 00000 ZZDDLC5948 NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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