| 1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 77. - Il Governo federale non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore
di legge ordinaria.
Il Governo federale può adottare provvedimenti provvisori
con forza di legge nei soli casi di necessità ed urgenza
concernenti la sicurezza federale, calamità naturali,
l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare
immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di
atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata
tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità
della Repubblica federale per inadempimento di obblighi
comunitari.
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Il Governo federale deve, il giorno stesso in cui lo
adotta, presentare il decreto alla Camera dei deputati, ovvero
ad entrambe le Camere ove questo riguardi materie di cui al
quinto comma dell'articolo 70- ter, chiedendone la
conversione in legge. Il Parlamento federale, anche se
sciolto, è appositamente convocato e si riunisce entro cinque
giorni.
La conversione in legge dei decreti-legge è deliberata ai
sensi dell'articolo 70- ter.
Il Governo federale non può, mediante decreti, rinnovare
disposizioni di decreti non convertiti in legge, né
ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale.
I decreti devono contenere misure di immediata
applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.
Il Parlamento federale è tenuto a deliberare sulla
conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla
pubblica-zione. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato delle
Regioni i poteri necessari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro
sessanta giorni non sono convertiti in legge. Il Parlamento
federale può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non convertiti".
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