| 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica federale è
eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Regioni
riuniti in seduta comune. Ai fini della sola elezione del
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Presidente della Repubblica federale, le regioni sono
rappresentate, in aggiunta ai loro rappresentanti permanenti,
da altri cinque delegati speciali eletti dai consigli
regionali.
Ai fini dell'elezione del Presidente della Repubblica
federale i rappresentanti delle regioni si esprimono senza
vincolo di mandato.
L'elezione del Presidente della Repubblica federale
avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta
dell'Assemblea.
Dopo la terza votazione, è eletto il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di voti".
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