| 1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 91. - Prima di assumere il proprio incarico, il
Presidente della Repubblica federale presta il seguente
giuramento dinanzi al Parlamento federale in seduta comune:
"Giuro di essere fedele alla Costituzione federale, di
rispettare i diritti e le prerogative delle singole regioni,
di osservare e difendere le leggi federali, consacrando le mie
forze al perseguimento del benessere materiale e spirituale
delle popolazioni che compongono la Repubblica federale,
operando secondo coscienza e giustizia in ogni
circostanza"".
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