| 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 94. - Il Governo federale deve avere la fiducia
della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al
Governo federale solo eleggendo un nuovo Primo Ministro.
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L'elezione può avvenire solo a distanza di tre giorni
dalla presentazione della mozione di sfiducia motivata
contenente l'indicazione del nome del nuovo Primo Ministro,
sottoscritta da almeno un terzo dei membri della Camera dei
deputati.
Nel caso di cui al quarto comma, la Camera dei deputati è
riunita entro otto giorni per l'elezione del nuovo Primo
Ministro.
Ove sia raggiunta la maggioranza assoluta dei membri della
Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica federale
nomina l'eletto Primo Ministro. In caso contrario, può
nominare Primo Ministro colui che ha riportato il maggior
numero di suffragi al terzo scrutinio ovvero procedere allo
scioglimento della Camera dei deputati".
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