| 1. Dopo l'articolo 94 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 94- bis. - Il voto contrario della Camera
dei deputati ovvero del Senato delle regioni nei casi di cui
all'articolo 70- ter, commi terzo, quarto e quinto, su
una proposta del Governo federale non importa obbligo di
dimissioni.
Il Primo Ministro in carica può chiedere che la Camera dei
deputati esprima la propria fiducia al Governo federale anche
per conseguire con tale procedura l'approvazione di un disegno
di legge.
Se la proposta non ottiene il consenso della maggioranza
dei membri della Camera dei deputati, il Primo Ministro può
chiedere al Presidente della Repubblica federale di sciogliere
la Camera e di indire nuove elezioni".
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