| 1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 96. - Il Primo Ministro ed i Ministri federali,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera
dei deputati".
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