| 1. All'articolo 97 della Costituzione sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"Per il conferimento delle più alte cariche federali, si
adotta un criterio che vede, in un rapporto adeguato, tali
cariche assegnate a dirigenti provenienti da tutte le regioni
della Repubblica federale.
La legge federale determina le modalità di attuazione dei
princìpi stabiliti dal presente articolo".
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