| 1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 118. - Tutte le funzioni amministrative non
espressamente riservate alla Federazione spettano alle regioni
od ai comuni.
Sono riservate alla Federazione le funzioni amministrative
relative alla giustizia, difesa, sicurezza pubblica federale,
finanze e tributi federali, servizi pubblici svolti dalla
Federazione.
Le funzioni amministrative in esecuzione delle leggi
federali sono esercitate dalle regioni come materia di propria
competenza attraverso le amministrazioni regionali e
comunali.
Le funzioni amministrative dei comuni sono determinate
dalla legge regionale, secondo criteri di autonomia e di
sussidiarietà.
Il Governo federale, con l'assenso del Senato delle
regioni, può adottare le misure necessarie per obbligare la
regione ad adempiere ai doveri previsti dalla presente
Costituzione".
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