| 1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 122. - Nessuno può appartenere contemporaneamente
ad un consiglio regionale e alla Camera dei deputati o ad un
altro consiglio regionale. La determinazione delle altre cause
di incompatibilità e di ineleggibilità è riservata alla legge
regionale.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione del
consiglio regionale di appartenenza, nessun consigliere
regionale può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che
in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero
se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza".
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