| 1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 132. - Due o più regioni possono, con legge
costituzionale regionale, disporre la propria fusione, quando
ne facciano richiesta tanti consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e
la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni di ogni Regione interessata.
Si può, con referendum e con legge federale, sentiti
i consigli regionali, consentire che i comuni che ne facciano
richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad
un'altra".
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